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25 Marzo 2020
Chiarimenti in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo 2020

Forniamo un elenco aggiornato delle novità e delle attività consentite fino al 03 aprile 2020.
1. Vendita diretta: sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di prodotti alimentari. Pertanto nessuna limitazione è prevista per l’attività di vendita diretta di prodotti agricoli alimentari compresi vino e birra.
Non sono sospese le attività di vendita svolte nell’ambito dei mercati di Campagna Amica, ma esclusivamente la vendita diretta di prodotti agricoli di natura non alimentare. Non può essere svolta, in altri termini, la vendita di prodotti no food.

2. Non sono previste restrizioni per le attività del "settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi". Deve considerarsi consentito lo spostamento degli imprenditori agricoli, oltre che il trasporto dei prodotti aziendali, per l’approvvigionamento di mezzi tecnici e scorte aziendali.
Sono da ritenersi possibili le consegne di prodotti necessari alle aziende agricole da parte dei fornitori (i quali eventualmente saranno tenuti ad effettuare un’apposita comunicazione alle Prefetture).
Altresì ammesse devono ritenersi le prestazioni di servizi a favore delle imprese agricole (es. interventi veterinari; controlli di qualità dei prodotti; prestazioni tecniche agronomiche ed agromeccaniche); anche in questo caso saranno i fornitori a dover verificare la necessità o meno di effettuare la comunicazione alle Prefetture.

3. Non è possibile l’accesso nei cosiddetti "garden" da parte del pubblico per l’acquisto dei prodotti florovivaistici ivi coltivati e/o dei connessi beni commerciali ivi posti in vendita. La ratio di tale previsione è, naturalmente, quella di scongiurare la contestuale presenza di clienti tale da configurare un assembramento potenzialmente in grado di vanificare le misure precauzionali volte a limitare il contagio da virus.

4. È tuttavia possibile concludere una vendita "a distanza", anche con modalità telematiche e consegnare i beni compravenduti, in esecuzione del contratto, presso il domicilio dell’acquirente. Le disposizioni emergenziali in vigore, infatti, consentono la movimentazione della merce e gli spostamenti delle persone fisiche qualora siano giustificati da comprovate esigenze lavorative. L’impiego di un trasportatore professionale può, evidentemente, rappresentare una opzione organizzativa del tutto legittima.
Naturalmente, la consegna a domicilio, quale modalità di esecuzione del contratto di compravendita, deve essere espletata in osservanza delle vigenti norme eccezionali in materia di prevenzione del contagio da coronavirus e di documentazione a supporto della mobilità delle persone altrimenti inibita nonché, naturalmente, delle vigenti normative applicabili alla fattispecie esaminata (igienico-sanitarie; fiscali ecc.).

5. Servizi connessi: Si ritiene inoltre, che, in esecuzione di rapporti contrattuali intrapresi prima della entrata in vigore del DPCM dell’11 marzo u.s., e nei limiti stabiliti dal comma 3, dell’art. 2135 del codice civile, possano essere eseguite le prestazioni di “servizi connessi”, anche se comportino la necessità per l’imprenditore agricolo di effettuare spostamenti fuori dal comune ove ha sede l’azienda. Nel caso in cui si svolgano attività connesse diverse da quelle contemplate nel codice Ateco 01 (“COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI”), si ritiene tuttavia opportuno presentare la comunicazione al Prefetto (es. 81.30 – cura e manutenzione del paesaggio).

6. Selvicoltura: Per le imprese del settore della selvicoltura che forniscono legna da ardere ad imprese, è possibile considerare tale attività come funzionale all’attività di “commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento” (codice Ateco 46.71 compreso tra le attività consentite con il DPCM del 22/03/2020). In questo caso, però è necessario effettuare una comunicazione al Prefetto (Modulo da richiedere agli Uffici Coldiretti).
È esclusa la vendita di legna da ardere a soggetti non titolari di partita IVA ed è esclusa la possibilità di effettuare il taglio di legna “da opera”.

7. Agriturismo: non è consentita l’attività di alloggio salvo espresse deroghe che richiedono una comunicazione al prefetto.
Gli agriturismi autorizzati alla ristorazione, possono effettuare la consegna dei pasti a domicilio.
In questo caso è tuttavia necessario effettuare una comunicazione al Prefetto (Modulo da richiedere agli Uffici Coldiretti).
Ricordiamo che sono comunque espressamente consentite le attività produttive non essenziali se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile nonché quelle funzionali a fronteggiare l'emergenza;
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Misure a sostegno delle liquidità attraverso il sistema bancario
Nel Decreto sono presenti anche varie disposizioni a sostegno delle persone e/o aziende in difficoltà a causa del COVID-19 che consistono in una serie di nuove misure e garanzie, concesse a titolo gratuito, per vari interventi di finanziamento o rifinanziamento come ad esempio:
1. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;

2. Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;

3. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni leasing in scadenza prima del 30.09.2020 e sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
Precisiamo che possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate e dopo valutazione dell’istituto di credito.

4. Per i mutui “prima casa” è stata estesa la platea dei beneficiari del “Fondo Gasparrini (*)” anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
(*) Ricordiamo che il “Fondo Gasparrini” è un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, come:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

La sospensione delle rate, in questi casi, è fino a 18 mesi.
Per quanto riguarda le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, sarà opportuno rivolgersi al proprio istituto di credito.
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Sono fatti salvi gli effetti di eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali da parte delle autorità competenti in merito alle singole casistiche che dovessero proporsi in sede di applicazione delle nuove disposizioni, anche sotto forma di risposte a specifiche domande come già avvenuto subito dopo la pubblicazione dei precedenti DPCM.

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