ART. 23: Congedo e indennità per lavoratori dipendenti pubblici e privati con figli fi età fino a 12 anni:
Possibilità di usufruire del congedo parentale al 50 % della retribuzione, della durata massima di quindici gg.
Il congedo è usufruibile da un genitore o alternativamente sempre per un massimo di 15 gg. All’ interno del nucleo familiare non ci devono essere genitori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non vige per i figli in stato disabilità in situazione di gravità. Iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado e/o ospitati in centri diurni di carattere assistenziale.
La facoltà di congedo è consentita anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’ Inps previa segnalazione alle Casse di riferimento.
In alternativa è possibile usufruire del bonus per l’acquisto dei servizi baby-sitting per un importo massimo di 600€. Dette misure sono soggette a budget. Il superamento dell’importo limite di spesa comporta il rigetto della domanda.
Al momento siamo in attesa delle indicazioni tecniche sulla presentazione delle richieste.
ART. 24: Estensione durata permessi ex legge 104/92:
Relativamente ai mesi di marzo e di aprile 2020, ai 3 giorni di permessi per handicap, previsti dalla legge e retribuiti,sono aggiunti ulteriori 12 gg per ogni mese.
ART 28: indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ Ago: Coltivatori diretti, artigiani, commercianti.
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ Inps è riconosciuta un’ indennità per il mese di marzo pari a 600€. In attesa di istruzioni da parte dell’ Inps.
ART 31: I l termine per la presentazione della indennità di disoccupazione agricola è prorogato al 01/06/2020 ART 32. Il termine decadenziale della presentazione delle domande di naspi e Dis coll è ampliato da 68 gg a 128 Tper gli eventi verificatisi dal 01/01/2020 al 31/12/2020..
ART 33: termini delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali fino al 01/06/2020 delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS e INAIL.
ART 41: contrazione virus Covid-19
Per i casi accertati di corona virus contratto in occasione di lavoro si procede con la denuncia di infortunio sul lavoro e richiesta delle relative indennità.
18 Marzo 2020
Decreto Legge 17 marzo n.18 – (Decreto “Cura Italia”)