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27 Marzo 2021
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA – Articolo 1.

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

L’ambito soggettivo di applicazione della norma è definito dai commi 2 e 3 dell’articolo in esame.

In particolare, il comma 2 esclude dal contributo in parola:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (23 marzo 2021);

- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data di cui al precedente punto;

- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR);

- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Ai sensi del comma 3 possono beneficiare del contributo a fondo perduto i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché i soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato Testo Unico “non superiori a 10 milioni di euro” nel periodo d’imposta 2019.

Con specifico riferimento ai titolari di reddito agrario, occorre far riferimento, per il calcolo del contributo ad essi spettante, all’ammontare del volume d’affari 2019 in luogo dei ricavi e dei compensi.

Il contributo in parola spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, deve farsi riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato e dei corrispettivi (comma 4).

I commi 5 e 6 indicano il criterio per la determinazione dell’importo del contributo che si sostanzia in una percentuale della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del mese dell’anno 2019 come di seguito illustrato:

  1. a) 60 % per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
  2. b) 50 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. c) 40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro efino a 1 milione di euro;
  4. d) 30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a5 milioni di euro;
  5. e) 20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della suddetta media mensile del fatturato e dei corrispettivi, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

In virtù di quanto disposto dal comma 6 per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai sensi del successivo comma 7, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Inoltre, lo stesso comma 7 dispone che in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

A tale ultimo fine, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite ammontare annuo compensabile).

Il comma 8 prevede che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti disposti dai commi precedentemente commentati. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Si evidenzia, a tale ultimo riguardo, che l’Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, protocollo n. 77923/2021 – in cui sono definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dell’articolo in commento – ha precisato che la presentazione della suddetta istanza è consentita anche all’intermediario in possesso della sola delega per la “consultazione e acquisizione della fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” ovvero appositamente delegato con un’autodichiarazione nel modello di presentazione dell’istanza.

Nel predetto provvedimento l’Agenzia delle entrate ha stabilito che l’istanza deve essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Il comma 9 rimanda all’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 14, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prorogare e modificare l’avvio sperimentale della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e delle dichiarazioni IVA da parte dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, la lettera a) – punto 1) – del citato comma 10, prevede che la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA è rinviata alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. Il successivo punto 2) sopprime la lettera c) del comma 1 del richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015 in tema di predisposizione di dichiarazione IVA da parte dell’Agenzia delle entrate.

Lo stesso comma 10 in esame, alla lettera b), aggiunge il comma 1-bis al citato articolo 4, disponendo che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

L’articolo 1 in esame al comma 11 interviene sulla disciplina dei contributi a fondo perduto previsti da precedenti interventi legislativi, disponendo, in particolare, l’abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Inoltre, viene modificato l’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, disponendo che il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici con riferimento ai Comuni ove sono situati santuari religiosi, spetta a condizione che i medesimi Comuni abbiano una popolazione superiore a diecimila abitanti.

Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 recano misure di coordinamento in tema di disciplina degli aiuti di Stato, prevedendo le condizioni per fruire di talune misure per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (vedi infra).

In particolare, il comma 13 prevede che rientrano nella citata disciplina degli aiuti di Stato le agevolazioni recate dalle seguenti norme:

  1. a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
  2. b) articolo 28 del citato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, modificato dall’articolo, 77 comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
  3. c) articolo 78, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104;
  4. d) articolo 78, comma 3, del citato decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021;
  5. e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  6. f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
  7. g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  8. h) commi da 1 a 9 dell’articolo 1 in commento e commi 5 e 6 dell’articolo 6 del decreto-legge in oggetto.

Il comma 14 dispone che gli aiuti sopra elencati sono fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea e possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Ai sensi del comma 15 per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 che intendono usufruire anche di aiuti compresi nella Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. Il comma 16 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dai commi da 13 a 15 ai fini della verifica, in una fase successiva all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto verranno definite le modalità per il monitoraggio e il controllo degli aiuti in questione.

Il comma 17 stabilisce, infine, che ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

MISURE DI SPECIFICO INTERESSE PER IL SETTORE AGRICOLO

Articolo 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021, finalizzato alla concessione di contributi in favore di esercenti attività di impresa di “vendita di beni e di servizi al pubblico” nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) e H (Comuni a vocazione montana e con votazione culturale, storica, artistica e paesaggistica).

Il riparto delle risorse tra le Regioni verrà definito con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento. Il riparto tra Comuni verrà effettuato sulla base delle presenze turistiche registrate nel 2019, secondo i criteri individuati nel comma 2 dell’articolo in commento.

Atteso che la norma si riferisce genericamente ai soggetti esercenti attività di impresa di “vendita di beni o servizi al pubblico”, si ritiene che tra i destinatari della misura di sostegno siano ricomprese le imprese agricole che esercitano attività di vendita diretta o di fornitura di servizi (es. attività agrituristiche o enoturistiche).

Un ruolo essenziale è demandato alle Regioni che, a seguito dell’emanazione del suddetto decreto interministeriale, destineranno per il tramite dei Comuni le risorse ad esse assegnate ai soggetti che svolgono le richiamate attività di impresa.

Articolo 3 - Fondo lavoratori autonomi e professionisti

Viene incrementato di un miliardo e mezzo di euro per il 2021 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) e finalizzato al finanziamento dell’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 ed al decreto legislativo n. 103 del 1996.

L’incremento si rende necessario – secondo quanto di legge nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge in commento – per garantire la fruizione del beneficio ai potenziali aventi diritto all’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali. In particolare, il Fondo, istituito con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, è finalizzato al finanziamento del predetto esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, al verificarsi di due condizioni:

- che i suddetti soggetti abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;

- che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

La Relazione tecnica relativa al decreto-legge in commento evidenzia che, secondo le stime effettuate dal Governo, rientrano tra i potenziali beneficiari anche circa cinquantamila lavoratori autonomi operanti in agricoltura (con un reddito annuo inferiore a 50.000 euro nell’anno di imposta 2019 ed una riduzione di fatturato pari almeno al 33 per cento).

L’attuazione della misura in commento, come previsto dall’articolo 1, comma 21, della citata legge di bilancio per il 2021, necessita dell’emanazione di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze finalizzati, in particolare, alla definizione dei criteri e delle modalità per beneficiare dell’esonero in parola.

Articolo 6, comma 5 - Riduzione canone RAI

Per le strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande (nelle quali devono ritenersi comprese le imprese agricole esercenti attività agrituristiche) la norma in esame dispone per il 2021 il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1939 (cosiddetto canone RAI) in misura ridotta del 30 per cento.

Articolo 19 - Esonero contributivo filiere della pesca e dell’agricoltura

La disposizione estende al mese di gennaio 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura già disposto per i mesi di novembre e dicembre dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (articoli 16 e 16-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 137 l’esonero è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività  identificate dai codici ATECO riportati nell’Allegato 3 del medesimo decreto-legge.

L’esonero in parola, ivi compresa l’estensione dello stesso al mese di gennaio 2021, è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L’esonero per il mese di gennaio è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (vedi infra).

Gli oneri destinati alla copertura finanziaria della misura in esame sono pari a 301 milioni di euro per il 2021.

Art. 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

L’articolo 26 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto del Fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Articolo 28 - Regime quadro aiuti di Stato Covid-19

Al fine di adeguare l’adozione di misure qualificate come aiuti di Stato da parte di Regioni, Province Autonome, Enti locali e Camere di commercio alle recenti modifiche al “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, l’articolo 28 in esame modifica il Titolo II, Capo II, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.

Per quanto di specifico interesse, la modifica all’articolo 54 del citato decreto-legge n.34 dispone l’innalzamento a 270.000 euro del massimale degli aiuti per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225.000 euro del massimale degli aiuti per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Si ricorda che il 28 gennaio 2021 la Commissione europea ha approvato due modifiche di rilievo al citato “Quadro temporaneo”, finalizzate a prorogare l’adozione delle misure fino al 31 dicembre 2021 ed ad aumentare i massimali degli aiuti previsti per le singole imprese, fissati originariamente in 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in 120.000 euro per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 30, comma 1 – Proroga esonero canone concessione temporanea suolo pubblico

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 30 apporta, per quanto di interesse, modifiche all’articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogando fino al 30 giugno 2021 (in luogo del termine del 31 marzo 2021) l’esonero dal pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti nonché 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico e in favore dei titolari i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Lo stesso comma 1 alla lettera b):

- proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del termine del 31 marzo 2021) l’obbligo di presentazione soltanto in modalità telematica, senza applicazione dell’imposta di bollo, delle istanze di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di superfici per le concessioni già rilasciate;

- esonera fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del termine del 31 marzo 2021) dall’obbligo di autorizzazione la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione e somministrazione di pasti e bevande.

Articolo 39 - Incremento Fondo filiere agricole

Viene incrementato di 150 milioni il Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), finalizzato allo sviluppo ed al sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Si ricorda che i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ALTRE MISURE DI INTERESSE

Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge in commento modifica l’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare:

  • la lettera a) dispone il differimento dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi alle entratetributarie e non tributarie;
  • la lettera b) sostituisce il comma 3 del citato articolo 68 relativo al pagamentodelle rate per le definizioni ivi contemplate. Il nuovo testo del citato comma 3 prevede che il versamento delle rate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se  effettuato integralmente entro il:
    • 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza nell’anno 2020;
    • 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 secondo il quale nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni non si produce l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi;

  • la lettera c) sostituisce il comma 4 del citato articolo 68, disponendo che ilconcessionario per la riscossione effettua le prescritte comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026;
  • la lettera d) sostituisce il comma 4-bis del richiamato articolo 68. A seguito di tale modifica con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del medesimo articolo 68 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lett. a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è disposta la proroga:
    • di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
    • di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Il comma 2 dell’articolo 4 in commento differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione, prevista dall’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 3 reca una norma transitoria per preservare la validità degli atti e dei provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

In particolare:

  • restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel suddetto periodo e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
  • restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nel periodo in parola, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46;
  • agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la conseguenza che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto in commento e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate anteriormente alla medesima data;
  • alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con la conseguenza che le verifiche restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

I commi da 4 a 8 dell’articolo in commento introducono un nuovo “stralcio” dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della  riscossione.

In particolare, il comma 4 dispone che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010¹, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

¹Sono annullati anche i debiti ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione), all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione), e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo in commento, fino alla data stabilita dal suddetto decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Il comma 9, infine, prevede che non possono essere oggetto di annullamento i debiti relativi:

  • ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto legge n. 119 del 2018 (si tratta dei carichi riferiti alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (lettera a), ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti (lettera b) e alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali dicondanna (lettera c);
  • alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
  • all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19

Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, è prevista la possibilità di definire nei termini, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 2 stabilisce che accedono alla definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (23 marzo 2021) che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari del 2019, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate individua i suddetti soggetti e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le citate comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili ai soggetti interessati dalla definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo i termini e le modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dell’articolo in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Efficacia temporale delle norme tributarie”), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni (vedi supra).

Il comma 10 dispone che l’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, prevista dall’articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell’articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i commi da 12 a 22 dell’articolo in commento dispongono le seguenti proroghe:

  • la proroga fino al 30 aprile 2021 della sospensione in sede di erogazione dei rimborsi fiscali della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020 [comma 12, lettera a)];
  • proroga fino al 31 gennaio 2022 del termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, precedentemente individuato al 31 gennaio 2021 dall’articolo 151 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione dalla licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali [comma 12, lettera b)];
  • il differimento di un anno della decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dall’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (comma 14);
  • il differimento dal 16 febbraio al 16 maggio di ciascun anno, del termine (previsto dal comma 42 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) per il versamento dell’imposta sui servizi digitali [comma 15, lettera a)];
  • il differimento dal 31 marzo al 30 giugno di ciascun anno, del termine (previsto dal citato comma 42 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) della presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti [comma 15, lettera b)];
  • è disposto che in sede di prima applicazione, l’imposta dovuta sui servizi digitali (di cui al citato comma 42 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021, in luogo del 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno 2021, in luogo del 30 aprile 2021 [comma 15, lettera c)];
  • con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi era il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020) (comma 16);
  • il termine di cui all’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni, per l’anno 2021, è prorogato dal 16 marzo al 31 marzo 2021 (comma 19);
  • il termine di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati e trasmetterle all’Agenzia delle entrate, per l’anno 2021, è prorogato dal 16 marzo al 31 marzo 2021 (comma 20);
  • il termine di cui all’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni con scadenza al 16 marzo è effettuata, per l’anno 2021, entro il 31 marzo 2021 (comma 21);
  • il termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata, per l’anno 2021, è prorogato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 (comma 22).

Di rilievo, infine, la previsione di cui al comma 13 dell’articolo 5 in commento che salvaguarda gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all’articolo 151, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dal comma 12 dello stesso articolo 5, già emessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (23 marzo 2021).

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