163 Views

26 Luglio 2021
Decreto legge n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 (v. allegato) con il quale si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e si disciplinano le modalità di utilizzo del c.d. “green pass” e nuovi criteri per la classificazione delle Regioni nelle varie tipologie di “colorazione”. Di seguito le principali disposizioni di interesse.

Impiego certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) – Articolo 3

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Oltre alle attività per le quali la legge già prescrive l’obbligo di esibizione del c.d. green pass, a decorrere dal prossimo 6 agosto questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

La certificazione verde COVID-19 non sarà richiesta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti verrà adottata con DPCM una Certificazione digitale dedicata per consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Fino all’adozione del decreto, possono essere  utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Attribuzione della “colorazione” alle Regioni – Articolo 2

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
  •  Zona bianca. 

Le Regioni restano in zona bianca se:

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento, oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.
  • Zona gialla.

È necessario che si verifichino le seguenti condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 e  inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle seguenti condizioni:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

 

  • Zona arancione.

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

 

  • Zona rossa.

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

 

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi - Articolo 4

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

  1. in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso;
  2. in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Sanzioni – Articolo 3 comma 4 e articolo 4, comma 1, lettera f)

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19 verranno effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, attuativo dell'articolo 9, comma 10,  del  decreto-legge n. 52 del 2021 (lettura del codice a barre bidimensionale, attraverso l’utilizzo della App di verifica nazionale VerificaC19).

In caso di violazione può essere comminata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche – Articolo 11

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto – Articolo 5

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

 

Quando acquisti un prodotto alimentare leggi l’etichetta?

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi