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1 Aprile 2020
EMERGENZA COVID-19: Norme di interesse dei Datori di Lavoro Agricolo (Aggiornamento al 31/03/2020)

 CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli)
Beneficiari: tutti i lavoratori a tempo indeterminato (operai, impiegati e quadri), compresi gli apprendisti, in forza alla data del 23 febbraio 2020, che abbiano lavorato, alla data di decorrenza della sospensione per CISOA, almeno 181 giornate presso la stessa azienda.
Causale: la CISOA è riconosciuta normalmente per avversità atmosferiche e per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (motivi economici, mancanza materie prime, stasi stagionale, ecc…). L’Inps, con la circolare sopra richiamata, ha riconosciuto fra le “altre cause” la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto (causale COVID-19 CISOA)
Durata della prestazione: massimo 90 giornate di sospensione.
Richiesta: la domanda va presentata telematicamente all’Inps entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale (di cui Coldiretti è membro permanente) che deve pronunciarsi entro 20 giorni dalla presentazione (trascorso tale termine senza pronuncia la domanda si intende accettata tacitamente). Si precisa che non è necessario produrre l’accordo sindacale previsto invece per la Cassa integrazione in deroga nel caso di aziende con più di cinque dipendenti né, tantomeno, lo smaltimento delle ferie pregresse.
Ammontare dell’indennità: la quota di competenza dell’Inps è pari all’80% della retribuzione persa dal lavoratore nel rispetto dei seguenti limiti di massimale: per retribuzioni lorde mensili (comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive) inferiori o uguali a 2.159,48 euro l’indennità non potrà eccedere l’importo lordo di 998,18 euro (939,89 euro nette); per retribuzioni lorde mensili (comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive) superiori a 2.159,48 euro l’indennità non potrà eccedere l’importo lordo di 1.199,72 euro (1.129,66 euro nette). Nel caso in cui il dipendente sospeso rivesta la qualifica di operaio, il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Siena (art. 19), prevede che le aziende provvedano all’integrazione del restante 20% della retribuzione persa. Nessuna integrazione è prevista, invece, per gli impiegati e i quadri agricoli.
Corresponsione dell’indennità: l’indennità posta a carico dell’Inps è, di norma, anticipato dall’azienda che recupererà successivamente tali somme dall’importo dei contributi (con causale LAS) dovuti per il trimestre oggetto della sospensione. Nel caso della causale “COVID-19 CISOA”, in via eccezionale, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Beneficiari: tutti i lavoratori a termine (operai, impiegati e quadri), compresi gli apprendisti, e tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 23 febbraio 2020 esclusi dall’applicazione della CISOA (che non possano dimostrare almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda perché, magari, assunti di recente).

Condizioni per l’accesso: l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Per ottenere l’autorizzazione alla cassa integrazione in deroga, le aziende che occupano più di 5 dipendenti sono obbligate a concludere, anche in via telematica, un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel quale si dia atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti del fenomeno epidemiologico COVID-19.
La circolare Inps precisa a tal riguardo che si considera esperito l’accordo sindacale, con la finalizzazione con la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto della richiesta.
L’ufficio paghe di Coldiretti Siena si attiverà per tale consultazione per le aziende interessate dall’obbligo in commento che ne faranno richiesta.
Si sottolinea che i datori di lavoro con dimensione occupazionale inferiore a 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo.

Durata della prestazione: massimo 9 settimane.

Procedura per la richiesta: la domanda deve essere inoltrata alla Regione Toscana in via telematica entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro (Accordo Quadro per l’erogazione della Cassa integrazione in deroga in Toscana del 18 marzo 2020). A tale richiesta andrà allegato l’accordo sindacale sopra trattato, se dovuto in base alla dimensione occupazionale.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Regione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Inps la documentazione per la liquidazione dei pagamenti entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Ammontare dell’indennità: la quota di competenza dell’Inps è pari all’80% della retribuzione persa dal lavoratore nel rispetto dei seguenti limiti di massimale: per retribuzioni lorde mensili (comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive) inferiori o uguali a 2.159,48 euro l’indennità non potrà eccedere l’importo lordo di 998,18 euro (939,89 euro nette); per retribuzioni lorde mensili (comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive) superiori a 2.159,48 euro l’indennità non potrà eccedere l’importo lordo di 1.199,72 euro (1.129,66 euro nette).
A differenza di quanto avviene per la CISOA, per la Cassa integrazione in deroga non è prevista nessuna integrazione a carico del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale (operai, impiegati e quadri).

Corresponsione dell’indennità: l’indennità viene corrisposta ai lavoratori direttamente dall’Inps.

Attenzione: l’Inps ha precisato che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione della Cassa integrazione in deroga, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (da richiedersi nell’anno 2021 per l’anno 2020).

CONGEDO PARENTALE SPECIALE INDENNIZZATO
Si tratta di un congedo speciale rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori (o affidatari) di figli di età non superiore a 12 anni. L’indennità, pari al 50% della retribuzione giornaliera, è posta a carico dell’Inps e spetta alternativamente ad entrambi i genitori per un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni. I giorni indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa.

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/92
Il D.L. 17 marzo 2020 N. 18 ha previsto l’incremento dei permessi mensili retribuiti concessi per l’assistenza di familiari con handicap autorizzati ai sensi della Legge 104/92.
I 3 giorni di permesso mensili vengono incrementati di complessivi 12 giorni, per un totale quindi di 15 giorni mensili, esclusivamente per i mesi di marzo ed aprile 2020. L’indennità è erogata direttamente dall’Inps (100% della retribuzione persa).

Siena, 1° aprile 2020
Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento

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