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1 Aprile 2020
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – Le azioni di Coldiretti a favore del settore agrituristico

DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO
Articolo 22 - Cassa integrazione in deroga
In considerazione della sospensione delle attività lavorative in conseguenza dell’emergenza in parola, ai datori di lavoro, anche del settore agricolo e della pesca, che non accedono ad altri ammortizzatori sociali, è riconosciuta la possibilità di usufruire della Cassa integrazione salariale in deroga per i propri lavoratori dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori del settore agricolo, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per le ore di riduzione o sospensione delle attività vale ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il trattamento di Cassa integrazione in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti è necessario un previo accordo (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
I trattamenti di cui all’articolo in esame sono concessi con provvedimento delle Regioni e delle Pro- vince autonome interessate da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.
Articolo 26 - Equiparazione periodo quarantena al periodo malattia
Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, per aver avuto contatti con casi confermati di coronavirus o per aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico viene equiparato ai periodi di malattia.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri relativi ai periodi di quarantena in parola sono posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 28- Indennità lavoratori autonomi
Ai lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria – e, quindi, anche agli imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale agricola – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria viene riconosciuta una indennità pari
a 600 euro per il mese di marzo 2020, che l’INPS eroga previa domanda dell’interessato e, comunque, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro.
Articolo 29 - indennità lavoratori stagionali
In favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente, è prevista una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.
L’indennità si applica anche agli stagionali delle imprese agricole che svolgono attività agrituristiche
Articolo 32 - Proroga indennità disoccupazione agricola
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure ad essi equiparate il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agri- cola relative al 2019 è prorogato al 1° giugno 2020 (rispetto al termine ordinario del 31 marzo), solo per le domande non già presentate in competenza 2019.
Articolo 34 - Sospensione termini di decadenza e prescrizione INPS _INAIL
Sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Articolo 36- Semplificazioni in materia di patronati
In deroga alla vigente normativa, i patronati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, possono acquisire telematicamente il mandato di patrocinio e possono definire modalità a distanza di svolgi- mento delle prestazioni del servizio.
E’ prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la comunicazione al Ministero del lavoro e delle poli- tiche sociali del rendiconto di esercizio 2019 ed i nominativi dei componenti degli organi di ammini- strazione e di controllo nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia ed all’estero.
Articolo 42 - Sospensione termini richieste prestazioni erogate dall’INAIL
Sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di accesso alle prestazioni erogate all’INAIL nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite.
Le prestazioni INAIL si applicano, anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domici- liare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infe- zione dipendente da causa di lavoro.
Articolo 43 - Contributi per la sicurezza delle imprese
Al fine di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, è disposto il tra- sferimento da parte dell’INAIL ad Invitalia, entro il 30 aprile 2020, di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
Articolo 44 - Fondo per il reddito di ultima istanza
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in con- seguenza della emergenza in parola hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con dotazione di 300 milioni di euro per il 2020, per il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
Articolo 49 - Interventi Fondo di Garanzia PMI
Al fine di rafforzare le misure di sostegno all’accesso al credito delle imprese agricole e della pesca sono assegnati ad ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020 per favorire la concessione di garanzia fideiussoria (a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche ed intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario) con le modalità riportate nell’articolo in commento che si applicano per nove mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Al fine del complessivo esame delle condizioni di applicazione della norma si rinvia ad una lettura della stessa.
Articolo 54 – Ampliamento dei soggetti beneficiari Fondo “mutui prima casa”
Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, l’applicazione del Fondo “mutui prima casa”, istituito dall’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (è estesa, in deroga alla vigente disciplina, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver regi- strato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33 % del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Articolo 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese
Per le società che determinano il reddito secondo le regole del reddito d’impresa (costi-ricavi) che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), è introdotta la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora utilizzate alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (ACE) di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
I componenti devono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 % del valore nominale dei crediti ceduti e questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte antici- pate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione:
- non sono produttivi di interessi;
- possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del d.P.R n. 602 del 1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso;
- vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di im- presa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I componenti trasformati in credito d’imposta ai sensi dell’articolo in esame non possono essere por- tati in deduzione né fruiti ulteriormente tramite credito d’imposta.
La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 180 del 2015) ovvero lo stato di insolvenza (ai sensi
dell’articolo 5 del regio decreto n. 267 del 1942, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019).
Articolo 56 - Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali ed il mantenimento dei rapporti creditizi con il sistema bancario, in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Com- missione UE n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia, danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e che abbiano, alla data di pubblicazione del decreto-legge, esposizioni debitorie non qualificate come de- teriorate, è disposta:
- l’irrevocabilità fino al 30 settembre 2020 per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
- proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali senza alcuna formalità e alle medesime condizioni;
- sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima di tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere sol- tanto i rimborsi in conto capitale.
Per accedere alle misure di sostegno finanziario sopra elencate l’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia in parola.
Articolo 57 - Sostegno alla liquidità delle imprese
E’ riconosciuta la garanzia dello Stato per le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanzia- menti alle imprese che hanno subito una perdita di fatturato a causa dell’emergenza in parola, operanti in settori che saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

MISURE FISCALI
Articolo 60 - Rimessione in termini versamenti pubblica amministrazione
La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assisten- ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
La sospensione dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973), degli adempimenti e dei versamenti dei con- tributi previdenziali - assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – già disposta dall’ar- ticolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in favore delle imprese turistico- ricettive, dei tour operator e delle agenzie di viaggio e turismo – ad ulteriori categorie di soggetti, tra cui coloro che gestiscono “attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub”.
In favore dei soggetti in parola è disposta, inoltre, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione del versamento dell’IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi anche ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per i soggetti per cui l’articolo in esame prevede la sospensione dei versamenti, compresi quelli che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni ricadenti nelle prime “zone rosse” (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 63 - Bonus dipendenti
In favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro e che, nel mese di marzo 2020, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, è riconosciuto un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede ordinaria. Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Articolo 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 % delle spese sostenute e fino ad un massimo di 20.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, secondo modalità da definire con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’importo massimo destinato a tale misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi
Si prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60
% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa escluse quelle che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità (allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020).
Articolo 68 - Sospensione termini versamenti agenti della riscossione
Sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti in sca- denza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese suc- cessivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
La sospensione si applica anche con riferimento agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie della Comunità europea e della connessa IVA
all’importazione (cfr. articolo 9, commi da 3-
bis a 3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 (che, nell’ambito della riforma della riscossione dei tributi degli Enti locali, ha previsto, per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali, sul modello di quanto già accadeva per le entrate erariali).
Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 ulteriori termini relativi a precedenti interventi normativi finalizzati a favorire la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione nonché il cosiddetto “saldo e stralcio” per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.

ULTERIORI MISURE
Articolo 72 - Misure per l’internazionalizzazione
E’ istituito nello stato di previsione del Ministero per gli affari esteri il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni per l’anno 2020, volto alla realizzazione, tra l’altro, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri set- tori colpiti dall’emergenza.
Articolo 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca
Si modifica l’articolo 10-ter del decreto- legge n. 27 del 2019 così da autorizzare la corresponsione entro il 31 luglio del 70 % degli anticipi sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
Al fine di far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, viene istituito un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanzia- menti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle predette imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 80 - Incremento dotazione contratti di sviluppo
E’ autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2020 per i Contratti di sviluppo, di cui all’ar- ticolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Le risorse finanziarie così individuate sono destinate a copertura dei fabbisogni derivanti dalle istanze già presentate e vanno ad aggiungersi al rifinanziamento già disposto ad opera della legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231, della legge n. 160 del 2019), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per il 2020.
Articolo 88 - Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di bi- glietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Con riferimento ai “contratti di soggiorno”, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati per contenere l’emergenza epide- miologica, si prevede che coloro che non abbiano potuto usufruire del servizio di soggiorno a causa delle limitazioni agli spostamenti abbiano diritto al rimborso dell’eventuale corrispettivo versato ov- vero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Articolo 103 - Sospensione termini amministrativi e effetti atti amministrativi in scadenza
Sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 tutti i termini (ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi a procedimenti amministrativi in corso di svolgi- mento alla data del 23 febbraio 2020 o avviati successivamente a tale data.
Tutti gli atti amministrativi autorizzatorio concessori (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 restano validi sino alla data del 15 giugno 2020.
Restano esclusi dai predetti periodi di sospensione o di proroga gli eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del decreto-legge in commento o dai precedenti decreti-legge emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19.
Articolo 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo
Le prestazioni svolte in ambito agricolo da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato entro il sesto grado di parentela o affinità. Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame tale previsione era riferita soltanto al quarto grado di parentela o affinità.
Articolo 113 - Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
La norma proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni adempimenti in materia di rifiuti. Ad esempio, per quanto di interesse, vengono prorogati i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Articolo 125 – Proroga dei termini nel settore assicurativo.
Fino al 31 luglio 2020 si proroga di ulteriori quindici giorni il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino all’effetto della nuova polizza (che ri- mane, pertanto, operante per 30 giorni complessivi, considerato che la normativa vigente mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto assicurativo).

Le richieste di Coldiretti per il settore agrituristico
Nell’ambito della discussione in Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18 “Cura Italia”, Coldiretti ha formulato alcune proposte per il settore agrituristico, illustrate di seguito.
Il Governo, anche su richiesta della Coldiretti, ha annunciato l’adozione di un ulteriore provvedimento per mettere a disposizione ulteriori misure di sostegno economico per le imprese del settore agricolo.
• Richiesta di un contributo di 20 euro per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo marzo- agosto 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Per un totale complessivo di 132 milioni di euro;
• Richiesta di un sostegno per il servizio di ristorazione per 6 mesi pari a 68 milioni di euro;
• Campagna di comunicazione a favore del made in Italy e del turismo.
I principali provvedimenti ottenuti da Coldiretti per il settore agricolo-agrituristico e le azioni messe in campo a favore del made in Italy
• Opportunità per gli agriturismi di effettuare la consegna a domicilio dei pasti, in deroga alle leggi regionali che disciplinano la materia, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale, amministrativa e, naturalmente, delle specifiche disposizioni per il contenimento epidemiologico da coronavirus;
• Via libera alla vendita di piante e fiori in supermercati, mercati, punti vendita e vivai;
• Riduzione delle tariffe energetiche grazie alla quale è possibile contenere i costi delle imprese;
• Campagna di promozione #MANGIAITALIANO su tutti gli organi di informazione per promuovere le produzioni made in Italy, con azioni mirate a livello nazionale coinvolgendo istituzioni, personaggi dello spettacolo, sportivi, medici e stakeholder;
• Campagna di promozione attraverso tutorial-ricette delle nostre aziende agrituristiche su tutti i nostri social e organi di informazione;
• Avvio consegna a domicilio della spesa “PACCO SALVA DISPENSA”, con il coinvolgimento di numerosi agriturismi che effettuano vendita diretta, o si sono attivati per iniziare tale attività;

Quali buone pratiche hai messo in atto nella tuo quotidianità per ridurre l’uso della plastica?

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