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16 Ottobre 2020
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto-legge agosto”) contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” – DISPOSIZIONI DI DIRETTO INTERESSE PER IL SETTORE AGRICOLO

Interpretazione autentica in materia di IMU - articolo 78-bis.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020 è stata accolta la proposta emendativa, fortemente sostenuta da Coldiretti, finalizzata a chiarire l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di esonero dell’IMU per i terreni agricoli e, in conseguenza della natura di disposizione di interpretazione autentica, a risolvere con effetto retroattivo le numerose controversie tributarie con le Amministrazioni comunali intenzionate a chiedere il pagamento del suddetto tributo ai seguenti soggetti:

  • proprietari di terreni agricoli iscritti nella gestione previdenziale agricola come familiari coadiuvanti di coltivatore diretto titolare dell’impresa esercente attività agricola su tali terreni;
  • CD/IAP proprietari di terreni agricoli regolarmente iscritti nella gestione previdenziale agricola che conferiscono in godimento i terreni di loro proprietà a società di persone esercenti attività agricola di cui essi stessi sono soci;
  • pensionati CD/IAP proprietari di terreni agricoli che, continuando a svolgere attività agricola, mantengono l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

Con l’articolo 78-bis è stata, innanzitutto, recepita la posizione già espressa dall’Amministrazione finanziaria che, in merito alla applicabilità delle norme agevolative in materia di IMU, equipara i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultino iscritti anch’essi nella gestione previdenziale agricola quali coltivatori diretti, al titolare coltivatore diretto dell’impresa agricola al cui esercizio i medesimi familiari partecipano attivamente.

In particolare il comma 1 della norma in esame, con carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, chiarisce che «l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145».

Il comma 2 dell’articolo 78-bis riferisce, con efficacia retroattiva, la spettanza delle agevolazioni IMU anche ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in quanto persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP che continuano a svolgere l’attività agricola sui terreni di proprietà conferiti in godimento della società.

In particolare, in aderenza alla prassi dell’Amministrazione finanziaria, si prevede che: «L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali».

Infine, il comma 3 dell’articolo in commento, positivizzando quanto già affermato da documenti di prassi amministrativa, dispone in via retroattiva che l’esonero dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli spetta anche ai pensionati che continuino a svolgere l’esercizio delle attività agricole e, di conseguenza, mantengano l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola in qualità di CD o IAP.

Si prevede, al riguardo, che «Le disposizioni in materia di imposta municipale unica si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola».

Fondo per la filiera della ristorazione – Articolo 58.

Con una modifica sostenuta da Coldiretti, durante l’iter di conversione è stato esteso il “bonus ristorazione”, di cui all’articolo 58 del “decreto-legge agosto” (cfr. a commento del testo iniziale dell’articolo 58 la nota della scrivente Area, prot. n. 353/AS del 16 agosto 2020), anche agli agriturismi con codice ATECO prevalente 56.10.12. (“Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”).

L’articolo 58 ha, come è noto, istituito un Fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 600 milioni per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese della ristorazione in attività alla data di entrata in vigore del “decreto-legge agosto” ossia al 14 agosto 2020. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, il contributo spetta alle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), 56.10.12 (agriturismi), e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi), per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari anche DOP e IGP, compresi quelli vitivinicoli, al fine di valorizzare la materia prima del territorio. Per poter accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono dimostrare di aver subìto un calo di fatturato e corrispettivi tra marzo e giugno 2020 di almeno tre quarti rispetto al medesimo periodo del 2019. Alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito relativo alla riduzione di fatturato e dei corrispettivi.

Per espressa previsione comma 4 dell’articolo in esame, il contributo viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

I criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare del contributo verranno definiti con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Salvo che il caso costituisca reato, in caso di indebita percezione del contributo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante, oltre al recupero dello stesso. Qualora sia integrata la fattispecie di reato di cui all’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 316-ter, comma 2, del codice penale elevata a 8.000 euro.

Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma - Articolo 58-bis.

La disposizione in oggetto istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo.

Le risorse sono destinate, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, e per stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto nonché per sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti.

La disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso e di ripartizione del Fondo.

Vendita diretta su superfici destinate alla produzione primaria e disposizioni in materia di apicoltura - Articolo 58-ter.

L’articolo 58-ter, comma 2, introduce una modifica alla disciplina amministrativa relativa alla vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, finalizzata a riferire l’esonero dall’obbligo della comunicazione di inizio attività anche alla vendita al dettaglio di prodotti agricoli effettuata su superfici “destinate alla produzione primaria”.

Conseguentemente, si supera il problema interpretativo relativo al regime amministrativo cui ricondurre la fattispecie della vendita mediante raccolta dei prodotti agricoli da parte del consumatore finale direttamente “su pianta” (cosiddetta “Pick Up Your Own”).

Inoltre, il comma 1 dell’articolo in commento modifica la legge n. 313 del 2004, recante la disciplina sull’apicoltura: il comma 1, lettera b), estende le disposizioni che regolano le limitazioni ed i divieti all’uso dei fitofarmaci ed erbicidi tossici durante il periodo di fioritura anche alle ipotesi di presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero; la lettera c) del medesimo comma 1 abroga l’articolo 7, comma 2, lettera a) della citata legge n. 313 e, di conseguenza, non è più richiesto il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.

Misure a favore del settore vitivinicolo - Articolo 58-quater.

La disposizione introdotta in sede di conversione estende l’esonero previdenziale contributivo, di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (“decreto-legge rilancio”) alle imprese del settore vitivinicolo che utilizzano i codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20 ossia “produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in Regioni determinate” e “produzione di vino spumante e altri vini speciali”.

L’articolo in commento dispone, altresì, che le risorse rinvenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione dell’intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui all’articolo 223 del citato decreto-legge “rilancio”, pari a 61,34 milioni di euro per l’anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all’esito dell’istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020 al finanziamento della ricordata misura dell’esonero contributivo.

I restanti 9,54 milioni di euro (quale differenza tra 61,34 e 51,8 milioni di euro) vengono destinati a misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

Le misure da attuare per il sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica e le modalità di utilizzo dei 9,54 milioni di euro saranno disciplinate con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da gelate - Articolo 50, commi 1-bis e 1-ter.

Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l’articolo 50, comma 1-bis, autorizza l’incremento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori di ulteriori 10 milioni per l’anno 2020.

Tali risorse si aggiungono ai 10 milioni di euro già stanziati per le medesime finalità dall’articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (“decreto-legge rilancio”).

La norma in commento, inoltre, proroga alla data del 10 dicembre 2020 il termine perentorio entro cui le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano deliberano la proposta di dichiarazione di eccezionalità dei predetti eventi atmosferici (termine originariamente previsto per il sessantesimo giorno successivo al 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2020).

Imposta di registro sugli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all’imboschimento - Articolo 51, commi 1-ter e seguenti.

L’articolo 51, comma 1-ter, prevede che fino al 31 dicembre 2020 l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all’articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) è ridotta all’1 % per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento e l’imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento deve essere resa dall’acquirente nell’atto di acquisto.

L’acquirente deve, altresì, dichiarare l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, è dovuta l’imposta di registro nella misura ordinaria (15 %), nonché una sovrattassa pari al 30 % della stessa imposta.

In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni, il vincolo di destinazione d’uso decade dopo 30 anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l’aliquota ridotta.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa - Articolo 42-bis.

L’articolo 42-bis stabilisce per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa che i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.

Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 % dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo come previsto dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 20201.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, alle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca con domicilio fiscale nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, lo stesso articolo 42-bis prevede che alle stesse potranno essere riconosciute le agevolazioni riguardanti la concessione di mutui agevolati o, in alternativa, di contributi a fondo perduto di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 20192.

A tali agevolazioni si applicheranno i limiti massimi previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

I criteri e le modalità di concessione delle suddette agevolazioni saranno stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 1 L’articolo 97 stabilisce che: «I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

2 L’articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 123/2019 prevede che: «Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento».

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP - Articolo 42-bis.

L’articolo 42-bis prevede, altresì, al comma 5 che in caso di errata applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (esonero dal versamento dell’IRAP saldo 2019 e prima rata acconto 2020) in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - Articolo 51, commi 3-quater e 3-quinquies, e articolo 63.

In sede di conversione del decreto-legge in commento sono state apportate diverse modifiche alla disciplina del cosiddetto “super bonus 110 %” di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020.

L’articolo 51, comma 3-quater, in esame modifica il citato articolo 119 dando la seguente definizione di “accesso autonomo dall’esterno”, quale locuzione prevista dalla medesima norma con riferimento agli edifici o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari: «accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva».

Il comma 3-quinquies del medesimo articolo 51, inoltre, inserisce all’articolo 119 cit. il comma 13-ter che stabilisce, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi del “super bonus 110 %”, che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

L’articolo 63 nella versione iniziale contenuta nel “decreto-legge agosto” ha introdotto il comma 9-bis all’articolo 119 cit. del decreto-legge n. 34 del 2020.

La disposizione stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto gli interventi per i quali è possibile fruire del “super bonus 110 %” sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

In sede di conversione è stata estesa la disciplina del predetto comma 9-bis alle delibere aventi anche ad oggetto gli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi per i quali è possibile fruire del “super bonus 110 %”, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”).

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Interventi sui fabbricati ubicati nei Comuni dei territori interessati da eventi sismici- Articolo 57-bis.

L’articolo 57-bis limita l’importo del “super bonus 110 %”, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alla parte eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici che, a far data dal 24 agosto 2016, hanno interessato i Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il limite delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi Ecobonus e Sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, è aumentato del 50 % per gli interventi di ricostruzione. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (articolo 57-bis, comma 4-bis).

Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali - Articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies.

In sede di conversione è stato modificato l’articolo 60 introducendo una specifica disciplina contabile, su base opzionale, per le immobilizzazioni materiali e immateriali.

In particolare, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del “decreto-legge agosto” possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 % l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata sarà imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di sospendere gli ammortamenti destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa dovrà esplicitare le ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Per i soggetti che intendano avvalersi della disposizione in parola, la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Quanto all’IRAP, ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la deduzione della quota di ammortamento civilisticamente sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA - Articolo 60, comma 7-sexies.

In sede di conversione è stato introdotto all’articolo 60 il comma 7-sexies secondo cui i soggetti che non hanno presentato domanda di contributo a fondo perduto ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, (cosiddetto “decreto rilancio”), che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza, formalmente dichiarati, erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.

 3 Soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso COVID-19, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione del predetto evento.

Semplificazioni amministrative imprese under 30 - Articolo 61-bis.

Al fine di promuovere l’autoimprenditorialità dei giovani under 30, la norma approvata durante l’iter parlamentare dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, siano adottate misure finalizzare a sostenere l’avvio di nuove imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni.

Accesso Fondo SACE imprese soggette a procedure concorsuali non liquidatorie– Articolo 64, comma 1-ter.

La disposizione introdotta in sede di conversione estende l’accesso alle garanzie del Fondo SACE, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (“decreto-legge liquidità”), anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942), che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis del citato regio decreto) o che hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano, di cui all’articolo 67 del medesimo regio decreto, idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

Si precisa che, come riportato nella Relazione tecnica di accompagnamento, la disposizione sarà efficace solo a seguito della definizione della relativa procedura comunitaria di autorizzazione, e fino allo scadere dell’operatività del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Requisito dimensione aziendale per accesso al Fondo di garanzia PMI- Articolo 64-bis.

Con l’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, si intende precisare il metodo di computo del requisito dimensionale delle imprese previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (“decreto-legge liquidità”) per poter accedere al Fondo di garanzia PMI, specificando che il numero massimo di 499 dipendenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda - Articolo 77.

L’articolo 77 apporta modifiche alla disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020.

Come è noto, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta in parola spetta nella misura del 30 % dei relativi canoni (citato articolo 28, comma 2).

L’articolo 77 in esame innalza al 50 % il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda per le strutture turistico ricettive e prevede, al contempo, che qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell'azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.

Inoltre, ferme le previsioni del comma 5 dell’articolo 284 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per le imprese turistico ricettive si stabilisce che il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.

4 Il comma 5 stabilisce che «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19».

Tax Credit Vacanze - Articolo 77.

L’articolo 77, comma 1, lettera b-ter), modifica il cosiddetto “Tax Credit Vacanze” di cui all’articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020.

Diversamente dall’originaria previsione si prevede che il pagamento del servizio possa essere effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo - Articolo 78.

L’articolo 78 ha stabilito che per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa, tra l’altro, ad immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, ad immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Con la modifica apportata in sede di conversione, si prevede che l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applichi anche relativamente alla prima rata IMU, già oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020.

Efficacia della revisione del classamento degli immobili censiti in catasto - Articolo 93.

L’articolo 93, comma 5-bis, reca una modifica di coordinamento con la nuova disciplina IMU ed in particolare stabilisce, apportando una modifica all’articolo 1, comma 579, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che per gli atti di revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1 presentati entro il 31 dicembre 2020 le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione medesima hanno effetto dal 1º gennaio 2020, in deroga all’articolo 1, comma 745, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Si rammenta che il citato comma 745 citato prevede, ai fini IMU, che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore degli immobili è costituito da quello ottenuto applicando i previsti moltiplicatori all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 % e che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA - Articolo 98-bis.

Come è noto, con DPCM 27 giugno 2020 sono stati differiti dal 30 giugno al 20 luglio 2020 i termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP ed è stata prevista la possibilità di versare le imposte, entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse.

La proroga in parola ha riguardato i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, compresi i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, decreto-legge n. 98 del 2011 nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/ del 2014 e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).

Tanto premesso, l’articolo 98-bis del “decreto-legge agosto”, introdotto in fase di conversione, stabilisce che i medesimi soggetti di cui al richiamato DPCM 27 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 % delle imposte dovute.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge in commento.

Proroga esonero TOSAP e COSAP - Art. 109.

In materia di sostegno alle imprese di servizio di pubblico esercizio, viene prorogato dal 30 aprile 2020 al 15 ottobre 2020 l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (previsto dall’art. 181 del decreto-legge 34 del 2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 2020), spettante a partire dal 1° marzo 2020 ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 - Articolo 110.

In sede di conversione sono state apportate modifiche all’articolo 110 del “decreto-legge agosto”, recante la disciplina in tema di rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020, con riferimento alle imprese con esercizio a cavallo di anno.

In particolare, l’articolo 110, comma 2, ultimo periodo prevede che le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la suddetta rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

 

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