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31 Maggio 2017
AGRITURISMI, NUOVE REGOLE IN TOSCANA

Dal 15 aprile scorso sono entrate  in vigore numerose e importanti modifiche sui regolamenti per gli agriturismi. E’ la conseguenza del DPGR 14/R del 29 marzo 2017, che modifica il DPGR 46/2004 della legge regionale 30/2003.

1. CLASSIFICAZIONE
Le aziende agrituristiche toscane si adegueranno a quanto disposto dalla legge nazionale in materia di classificazione: un elemento importante di chiarezza e trasparenza per il consumatore che, finalmente, potrà contare su criteri di valutazione omogenei su tutto il territorio italiano e su un elemento distintivo, il simbolo agriturismo Italia, che identifica meglio l’agriturismo da altre forme di ricettività in ambiente rurale.
Le aziende già in esercizio a tale data saranno automaticamente classificate al PRIMO LIVELLO. Le aziende che offrono PERNOTTO (con o senza altre attività agrituristiche aggiunte) potranno presentare dichiarazione di nuova classificazione se in possesso dei requisiti per accedere a livelli superiori al primo.
A breve saranno diffuse ulteriori precisazioni in merito.
Ma le novità più importanti riguardano indubbiamente l’utilizzo dei prodotti per il completamento delle pietanze, la macellazione di pollame e lagomorfi allevati in azienda, la lavorazione delle carni.

2. SOMMINISTRAZIONE PASTI ALIMENTI E BEVANDE
Per ciò che riguarda la somministrazione, rimane inalterato l'impianto della l.r. 30/2003: la base resta quindi costituita dai prodotti aziendali integrati da prodotti di aziende agricole toscane e certificati toscani. Ma si interviene sul completamento delle pietanze andando a trovare soluzioni adeguate per rispondere alle difficoltà applicative riscontrate in questi anni da molti operatori. Quindi pur essendo obbligatorio preparare pasti alimenti e bevande con prodotti toscani certificati; prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) della Toscana; prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana; prodotti a marchio Agriqualità della Toscana; prodotti biologici di aziende della Toscana; prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana; vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana, insieme a prodotti aziendale o delle aziende agroalimentari toscane, preparati con materie prime di origine toscane (perché coltivati, allevati, pescati, cacciati e raccolti in Toscana), per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati anche le seguenti categorie di prodotti che saranno meglio declinati in apposite linee guida emanate con delibera ad hoc:
A.     gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana
B.     i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione
C.     i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione.
Il 12 aprile è già in programma presso l’ufficio agriturismo una riunione con le associazioni agricole e turistiche per discutere i contenuti della delibera e quindi valutare gli alimenti “ammessi”.

3. MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI
Per quanto attiene la macellazione, per accordare le istanze di semplificazione degli operatori del settore agrituristico e l'esigenza di garantire la sicurezza alimentare, nonché per favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari zootecnici attraverso la FILIERA CORTA, sono state introdotte norme che consentono la MACELLAZIONE IN AZIENDA DI PICCOLE QUANTITÀ DI POLLAME E LAGOMORFI allevati in azienda (massimo 500 capi/anno per polli e 500 capi/anno per conigli e lepri), nel rispetto del Reg. (CE) 29/04/2004, n. 853/2004 il cui ambito di applicazione non comprende la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale. Fermo restando l'obbligo di procedure di autocontrollo le modifiche introdotte dettagliano le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire eventuali contaminazioni che devono essere adottate.
Per le stesse motivazioni sono state introdotte e dettagliate anche le norme per la LAVORAZIONE, SEZIONAMENTO E TRASFORMAZIONE DELLE CARNI (ottenute dalla macellazione in locali dell'azienda o extra aziendale) a condizioni che siano rispettate specifiche prescrizioni e limiti.

4. OSPITALITA’ IN SPAZI APERTI
E’ stata introdotta la possibilità di OSPITALITÀ GRATUITA PER CAMPER PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE PER MASSIMO 24 ORE. La sosta è possibile fino a 10 mezzi senza alcuna prescrizione e oltre 10 mezzi con dispositivi antincendio. Si tratta di una tipologia di attività agrituristica "atipica" in quanto non direttamente integrante del reddito agricolo, ma che risponde all'esigenza di consentire agli imprenditori agricoli della Toscana di partecipare a circuiti nazionali e regionali, anche già presenti, tramite i quali l'imprenditore può promuovere la vendita dei propri prodotti aziendali o determinate attività agrituristiche quali la somministrazione pasti. Si tratta di una attività da esercitare previa presentazione della relazione agrituristica (DUA) e segnalazione certificata inizio attività (SCIA). Questa attività non incide sul monte ore dell'attività agrituristica.

5. ORE LAVORO STANDARD
Con la modifica del regolamento sono state riallineate le tabelle per il calcolo delle ore lavoro da applicare per il calcolo della principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, operazione che si è resa necessaria dopo il trasferimento con la  l.r. 22/2015 delle funzioni dalle province alla Regione Toscana (per il calcolo delle ORE LAVORO E I VALORI DELLA PRODUZIONE STANDARD il riferimento è la Delibera 476del 24/5/2016, Allegato A)

6. SCIA AGRITURISTICA
Sono state introdotte alcune modifiche in materia di SCIA AGRITURISTICA per tener conto delle esigenze emerse durante l'esperienza maturata nell'applicazione ed in conseguenza dello sviluppo dell'interoperabilità tra il Sistema telematico di accettazione regionale (STAR) e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Tramite tale l'interoperabilità è resa disponibile una modalità di scambio dati che elenca le SCIA di tipo agrituristico ricevute dalla piattaforma STAR utilizzata dagli Uffici Suap dei Comuni, specificando per ognuna: l'identificativo dell'atto, la data di trasmissione e la tipologia di intervento in oggetto (avvio, variazione, cessazione). Tale sistema permetterà per il futuro di disporre di un archivio regionale delle strutture agrituristiche costantemente aggiornato senza gravare sull'amministrazioni comunali competenti per l'aggiornamento manuale dell'archivio regionale.

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