L’Agenzia delle Entrate, con uno specifico Provvedimento, ha approvato l’apposito modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute o che il contribuente prevede di sostenere ai fini del c.d. “Bonus adeguamento ambienti di lavoro” (entro il 30.11.2021) e del c.d. “Bonus sanificazione e acquisto DPI” (entro il 7.9.2020). Il citato Provvedimento definisce inoltre le modalità per la comunicazione, in luogo dell’utilizzo diretto, della cessione a terzi dei predetti crediti.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
Credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili sostenute nel 2020, fino ad un massimo di € 80.000
Interventi agevolabili quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie / misure finalizzate al contenimento del COVID19. In particolare, rientrano in tale categoria:
- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Nel nostro settore l’agevolazione a favore dei seguenti soggetti:
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Scadenza. La domanda telematica dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2021, direttamente dal contribuente o da un intermediario.
Utilizzo. Esclusivamente in compensazione con Mod. F24 nel 2021, presentato tramite i servizi telematici.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Art. 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
Credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili (come risultanti dall’ultima comunicazione validamente inviata) sostenute nel 2020. Il credito d’imposta non può eccedere il limite di € 60.000.
Interventi agevolabili. Sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa/istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
Facciamo un esempio di acquisti che non è esaustivo ma esemplificativo:
– DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche/Ffp2/Ffp3/guanti/visiere/occhiali-protettivi/tute-protettive/calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
– prodotti detergenti / disinfettanti;
– dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio,
termometri/termoscanner/tappeti/vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
– dispositivi (ad esempio, barriere/pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di
sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Scadenza. La domanda telematica dovrà essere presentata entro il 7 settembre 2020, direttamente dal contribuente o da un intermediario.
Utilizzo. Può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione con Mod. F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro l’11 settembre 2020, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici.
Questo Credito d’imposta risulta mirato soprattutto agli Agriturismi, sia con attività di ristorazione che con attività di alloggio, ma potrebbe riguardare anche alcune tipologie di spese fatte o da fare (ricordiamo che è un credito di imposta per le spese sostenute nel 2020) per le Aziende agricole e Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in generale, compresi soggetti Minimi e Forfetari.
GLI UFFICI DI CODIRETTI SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO