Il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022 ha reso operativa la riforma dell’imposta di soggiorno prevista dall’art. 180 del così detto Decreto Rilancio (DL 34/2020).
In particolare è stato approvato il modello unico a livello nazionale di “Dichiarazione Imposta di Soggiorno” con il quale le strutture ricettive (compresi gli agriturismi e gli altri soggetti obbligati all’incasso dell’imposta di soggiorno), devono comunicare il numero di presenze suddivise per trimestre e l’importo totale annuale dell’imposta di soggiorno versata.
La comunicazione deve esser trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dalla struttura ricettiva, oppure avvalendosi di un intermediario autorizzato (Caf, Associazioni di Categoria, ecc).
Contenuti della Comunicazione
Nella comunicazione oltre ai dati anagrafici dell’impresa (compreso il Codice Ateco) e l’ubicazione della struttura ricettiva, sono previsti 4 righi uno per trimestre dove dovrà essere indicata l’Imposta applicata a notte (e l’imposta ridotta se prevista), il numero di presenza a tariffa ordinaria, il numero di presenze esenti da imposta ed il numero di presenza cui spetta la riduzione.
Scadenza
L’invio telematico deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a cui si riferisce l’imposta di soggiorno. Per questo primo anno di applicazione, entro il 30/06/2022, dovranno essere trasmesse due distinte comunicazioni, una relativa all’anno 2020 e una relativa all’anno 2021.
Sanzioni
La disposizione prevede anche che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.