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29 Ottobre 2020
Decreto Legge “Ristori” 28 ottobre 2020 n.137 – DISPOSIZIONI DI DIRETTO INTERESSE PER IL SETTORE AGRICOLO

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – Articolo 1

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto-legge in commento. Potranno, conseguentemente, beneficiare del contributo in parola, ricorrendo gli ulteriori requisiti previsti dalla norma e di seguito commentati, le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio (codice ATECO: 56.10.12 e 55.20.52).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO rispetto a quelli riportati nel suddetto allegato riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Il limite di spesa per l’ampliamento del novero dei codici ATECO è di 50 milioni di euro per il 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.

Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel predetto allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Sono previste distinte modalità per accedere al contributo in base alla circostanza che i destinatari dello stesso abbiano o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25 che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 cit. il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto:

  1. a) è determinato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25 che non abbiano restituito il predetto ristoro, come quota del contributo già percepito. Le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione (codice ATECO: 56.10.12) hanno diritto ad un contributo pari al 200 per cento di quello percepito in precedenza mentre per quelle che svolgono attività di alloggio (codice ATECO: 55.20.52) il contributo è pari al 150 per cento di quello già percepito;
  2. b) è determinato, per i soggetti che presenteranno per la prima volta l’istanza per il riconoscimento del contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell' istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma. Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, già percettori del contributo di cui al citato articolo 25, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel più volte ricordato allegato 1, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nello stesso allegato agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 10 dell’articolo in commento prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 25, comma 7 (il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e commi da 8 a 14 in merito ai contenuti informativi delle istanze, alle attività di controllo ed al regime sanzionatorio.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle nuove istanze e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della norma in commento.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro e si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, nel testo aggiornato a seguito delle successive modifiche ed integrazioni.

Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 7.

Tra le misure di maggior rilievo per il settore agricolo rientrano quelle recate dall’articolo 7 in esame consistenti nel riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca, e dell’acquacoltura.

Il limite di spesa complessivo per l’anno 2020 previsto per l’erogazione dei contributi in parola è di 100 milioni di euro: l’impiego delle predette risorse deve tener conto dei limiti e delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, nel testo aggiornato a seguito delle successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione in commento necessita dell’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze. Si evidenzia che non è richiesta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ma la norma in esame, anche per esigenze di snellezza procedurale, prevede che la Conferenza debba essere meramente “sentita”.

Il decreto in questione dovrà, in particolare, definire la platea dei beneficiari ed i criteri per usufruire dei benefici. Si ritiene, in virtù di quanto recato dal comma 1 dell’articolo in commento, che il provvedimento ministeriale attuativo debba tener conto dell’effettivo impatto negativo, sulle specifiche categorie imprenditoriali che saranno individuate quali beneficiari, delle restrizioni introdotte dal noto DPCM 24 ottobre 2020.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali – Articolo 6.

Il comma 1 dell’articolo 6 in esame rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo rotativo “SIMEST”, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Per le agevolazioni finanziarie concesse alle imprese esportatrici a valere su tale Fondo si rinvia alla nota di commento del decreto-legge n. 9 del 20201 della scrivente Area del 9 marzo 2020, prot. n. 96/AS.

Il comma 2 dell’articolo in commento dispone l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 del “Fondo per la promozione integrata”, di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto previsti a favore delle imprese esportatrici dalla lettera d) del medesimo articolo 72. Si precisa che la citata lettera d) riconosce finanziamenti a fondo perduto, fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul predetto fondo rotativo “SIMEST”, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell’articolo 72 in parola, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermo restando l’obbligo di notifica alla Commissione europea.

1 L’articolo 23 del decreto-legge n. 9 del 2020 ha rifinanziato di 350 milioni il cosiddetto Fondo SIMEST.
Il decreto legge n. 9 è stato successivamente abrogato dalla legge n. 27 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (“decreto-legge cura Italia”). Per il finanziamento del Fondo si veda ora l’articolo 54-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, l’articolo 48, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020 (“decreto-legge rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e l’articolo 91, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 (“decreto-legge agosto”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Articolo 8

La norma in commento conferma le previsioni di cui all’articolo 77, comma 1, lett. b-bis), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto-legge agosto”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto-legge rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cfr. nota di commento della scrivente Area del 14 ottobre 2020, prot. n. 405/AS e la citata nota di commento del 21 maggio 2020, prot. n. 248/AS).

Conseguentemente, le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio (codici ATECO 56.10.12 e 55.20.52) potranno beneficiare, al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

La disposizione in commento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, nel testo aggiornato a seguito delle successive modifiche ed integrazioni.

 

Cancellazione della seconda rata IMU – Articolo 9

Il comma 1 della norma in commento stabilisce che non è dovuta la seconda rata IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto-legge in commento, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il medesimo comma 1 fa salve le disposizioni dell’articolo 78 del citato decreto-legge n. 104, che ha stabilito che per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa, tra l’altro, ad immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, ad immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La disposizione in commento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nel testo aggiornato a seguito delle successive modifiche ed integrazioni.

 

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 – Articolo 10

Il termine per la presentazione della dichiarazione del modello 770 di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa al periodo d’imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020 in luogo del 2 novembre 2020.

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