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4 Novembre 2020
DPCM 3 novembre 2020. Nuove misure di contenimento diffusione contagio da coronavirus

In considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica in atto, il Governo ha ritenuto necessario introdurre, a far data dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., nuove e più stringenti misure finalizzate a contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

Conseguentemente, nella tarda serata di ieri, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM - in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La novità di maggior evidenza è che, accanto a misure valide in tutto il territorio nazionale, con il DPCM in oggetto – che sostituisce il DPCM del 24 ottobre 2020 vengono introdotte specifiche misure di contenimento del contagio applicabili ad alcune aree del territorio caratterizzate “da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” nonché ad altre aree del territorio caratterizzate “da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”.

L’articolo 1 del Decreto in esame reca la disciplina delle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e, rispetto alle misure già previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 cit., risultano le seguenti novità di diretto interesse anche per il settore agricolo:

  • dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”;
  • restano confermate le misure attinenti alle modalità ed agli orari di svolgimento dei servizi di ristorazione (e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi). Tuttavia si dispone che la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è ammessa fino alle ore 22:00 e non più, quindi, fino alle 24:00.

L’articolo 2 prevede “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” e demanda ad un’ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, l’individuazione delle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” in cui trovano applicazione le seguenti misure, di diretto interesse anche per il settore agricolo, nonché quelle valide su tutto il territorio nazionale in quanto compatibili:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni in cui si applica la predetta ordinanza, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori delle Regioni in cui si applica la predetta ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dal DPCM in oggetto;

-  è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

L’articolo 3 prevede “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” e demanda ad un’ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, l’individuazione delle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” in cui trovano applicazione le seguenti misure, di diretto interesse anche per il settore agricolo, nonché quelle valide su tutto il territorio nazionale in quanto compatibili:

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni in cui si applica la predetta ordinanza, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori delle Regioni in cui si applica la predetta ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM in esame (che ricomprende espressamente, tra l’altro, il commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertizzanti), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. I centri commerciali devono rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ivi ubicati. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

- sono sospese le attività - anche svolte nei centri sportivi all’aperto - di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche - nonché dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

- sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM in esame.

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure previste dal DPCM e, a tal fine, si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Le ordinanze adottate dal Ministro della salute ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del DPCM in oggetto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per l’applicazione delle ordinanze, provvedendo all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni in cui trovano applicazione le misure ivi recate.

Le ordinanze in parola sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM in commento.

 

dpcm 3 novembre 2020

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