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11 Novembre 2020
MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO DA CORONA VIRUS TOSCANA – ZONA ARANCIONE DAL 11/11/2020

L’intero Territorio della Regione Toscana, come da Ordinanza del Ministero della Salute del 10/10/2020, è stato riclassificato come area caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, “Arancione”. Pertanto sulla base del DPCM del 03/11/2020 a partire dal 11/11/2020, per 15 giorni, saranno applicate le seguenti disposizioni:

SPOSTAMENTI

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle ore 5 alle ore 22, senza necessità di motivare lo spostamento.
Dalle ore 22 alle ore 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (necessaria autocertificazione).
Sono inoltre vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni,ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità,motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

AUTOCERTIFICAZIONE

E’ necessaria l’autocertificazione per spostamenti verso altri Comuni (anche dalle 5 alle 22), nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del
motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, PASTICCERIE (compresi ristoranti agrituristici)

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie,sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Si può stare nei suddetti locali solo il tempo necessario a ritirare gli oggetti.
Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

ALBERGHI (compresi gli agriturismi)

Restano aperti Alberghi e strutture ricettive. I ristoranti degli alberghi (e degli agriturismi) sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone rosse e arancioni.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

ATTIVITA’ AGRICOLE

Non sono previste limitazioni particolari per le attività agricole che pertanto possono continuare a svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

FRANTOI

La Regione Toscana, tramite l’Assessore all’agricoltura, comunica che gli Imprenditori Agricoli (titolari di Partita IVA) , i dipendenti delle Imprese agricole e i coltivatori diretti (compresi i coadiuvanti) potranno spostarsi per e dai frantoi anche durante le ore di
coprifuoco, ovvero dopo le ore 22 e fino alle ore 5, a condizione che la frangitura venga effettuata in favore di coloro che raccolgono le olive a titolo professionale e che gli spostamenti avvengano nel rispetto di tutte le indicazioni sanitarie previste dall’emergnza Covid, rientrando i medesimi spostamenti tra quelli originati da situazioni di necessità.

Il presente documento è stato redatto anche sulla base delle FAQ messe a disposizione del Governo sul sito: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misureadottate-dal-governo/15638#zone

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