183 Views

11 Novembre 2020
Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 – “Decreto-legge ristori-bis”.

A seguito delle nuove misure restrittive adottate con DPCM del 3 novembre 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il Governo ha approvato il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 9 novembre 2020, n. 279, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute.

Di diretto interesse per le imprese agricole sono le disposizioni recate dagli articoli 21 e 22 del decreto legge, come riportato di seguito.

Contributo a favore delle organizzazioni di produttori quarta gamma e prima gamma evoluta- Articolo 22.

L’articolo in commento sostituisce integralmente l’articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto-legge agosto”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che aveva istituito un Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2020.
In particolare, al fine di sostenere la produzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19, la nuova formulazione dell’articolo 58-bis - fortemente sostenuta da Coldiretti - prevede che alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni venga concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma, di cui alla legge n. 77 del 2011, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 ed è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Le organizzazioni e le loro associazioni beneficiarie sono tenute a ripartire il contributo tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito, pena la revoca dello stesso contributo.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, saranno definite le modalità di attuazione della misura in commento e la procedura di revoca del contributo.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Rideterminazione contributo a Fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Articolo 1.

In ragione delle nuove misure restrittive adottate con DPCM del 3 novembre 2020 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, la norma in commento estende il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (“decreto-legge ristori”) ad altri operatori economici direttamente pregiudicati dalle restrizioni disposte a tutela della salute e, a tal fine, sostituisce con l’Allegato 1 al decreto-legge in commento quello riportato in calce al citato decreto-legge “ristori” ampliando in tal modo l’elenco dei codici ATECO ivi previsti.
Viene, di conseguenza, abrogata la previsione di cui al comma 2 del citato articolo 1 secondo cui con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO rispetto a quelli già riportati nell’Allegato 1 al “decreto-legge ristori”.
Per gli operatori dei settori economici individuati con i codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000- alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”), il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50 % rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al “decreto-legge ristori”.
Inoltre, la disposizione riconosce per l’anno 2021 il contributo a fondo perduto in parola agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive di cui al citato DPCM del 3 novembre, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Per tali soggetti sono previste distinte modalità per accedere al contributo nel prossimo anno, a seconda che i destinatari dello stesso svolgano o meno come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 del “decreto-legge ristori-bis”. In particolare, qualora tali soggetti svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO in parola il contributo è determinato entro il 30 % del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del “decreto-legge ristori”. Diversamente, per i soggetti sopra indicati che svolgono un’attività prevalente contraddistinta da codici ATECO non riportati nell’Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite dall’articolo 1, commi 3 e 4, del “decreto-legge ristori” ed è determinato entro il 30 % del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui articolo 1, comma 11, del “decreto-legge ristori”.
Si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive applicate nelle cosiddette “zone rosse” – Articolo 2.

L’articolo 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano , ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge in commento e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (cosiddetta “zona rossa”). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del “decreto-legge ristori”.

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al decreto-legge in commento.
Si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle misure restrittive applicate nelle cosiddette “zone rosse” – Articolo 4.

Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge in commento, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (cosiddette “zone rosse”), è riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 8 del “decreto legge ristori”, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Come previsto dall’articolo 8, comma 6, del decreto-legge in commento, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Cancellazione della seconda rata IMU – Articolo 5.

L’articolo 5 prevede che non è dovuta per l’anno 2020 la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, con riguardo agli immobili ed alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge in commento, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 (cosiddette “zone rosse”).
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto-legge agosto”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell’articolo 9 del “decreto-legge ristori” che hanno introdotto rispettivamente:
- l’esenzione del pagamento della seconda rata IMU relativa, tra l’altro, ad immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, ad immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (articolo 78 del “decreto-legge agosto”);
- l’esenzione del pagamento della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (articolo 9 del “decreto-legge ristori”).
Come previsto dall’articolo 8, comma 6, del decreto-legge in commento, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – Articolo 6.

L’articolo 6 dispone che nei confronti dei soggetti di seguito riportati la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, già prevista dall’articolo 98, comma 1, del “decreto-legge agosto”, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista al comma 2 del medesimo articolo 98.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I beneficiari della proroga sono i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale individuati dal citato articolo 98 e che:
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al “decreto-legge ristori”, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in commento, e nell’Allegato 2 al medesimo decreto-legge in commento e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 (cosiddette “zone rosse”);
- esercitano l’attività di gestione di ristoranti nella nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020 (cosiddette “zone arancioni”).
Si ricorda che i soggetti individuati dal più volte richiamato articolo 98, comma 1, sono coloro i quali:
- applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- adottano il “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- applicano il “Regime forfetario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione.

Sospensione dei versamenti tributari – Articolo 7.

L’articolo 7 dispone la sospensione di alcuni versamenti tributari in favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 (cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”);
- operano nei settori economici individuati dall’Allegato 2 al decreto-legge in commento;
- esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’ articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 (cosiddette “zone rosse”).
I versamenti tributari sospesi sono quelli in scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:
a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’IVA.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Rifinanziamento CAF – Articolo 16.

L’articolo 16 del autorizza la spesa di 5 milioni di euro, per l’anno 2020, da trasferire all’INPS al fine di remunerare l’assistenza prestata dai CAF ai beneficiari delle prestazioni sociali nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE.

Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Articolo 18.

L’articolo 42-bis del “decreto-legge agosto” ha stabilito per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa che i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.
La norma in commento estende la suddetta previsione anche ai versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti nelle annualità 2018 e 2019 e prevede che i citati versamenti (versamenti 2018, 2019 e 2020 in scadenza entro il 21 dicembre p.v.) potranno essere effettuati, senza pagamento di interessi e sanzioni, in misura pari ad 40 % del dovuto ad esclusione del versamento dell’IVA che dovrà essere effettuato per il totale dovuto.
Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 % dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (cosiddetto “decreto-legge rilancio”), della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo come previsto dall’articolo 97 del “decreto-legge agosto”.
L’articolo in commento introduce all’articolo 42-bis del “decreto-legge agosto” il comma 1-bis prevedendo che, per i soggetti che svolgono attività economica, la suddetta riduzione del 40 % si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione in parola devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge in commento.

 

DL 9-11-20, n. 149

Quali buone pratiche hai messo in atto nella tuo quotidianità per ridurre l’uso della plastica?

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi