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24 Dicembre 2020
AGGIORNAMENTI FISCALI – DECRETO RISTORI, CREDITO D’IMPOSTA, CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Di seguito una rapida carrellata delle ultime novità di fine anno e delle principali di inizio anno nuovo.

 

Contributo a fondo perduto Ristorazione Agrituristica

 

L’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 18/12/2020 (Decreto Natale) ha previsto un ulteriore contributo a Fondo perduto a favore delle attività dei servizi di ristorazione.

Il contributo sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, alle aziende che svolgono in maniera prevalente l’attività di ristorazione con uno dei seguenti codici ATECO:

  • 561011 – Ristorazione con somministrazione
  • 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 – Ristorazione ambulante
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting
  • 562910 – Mense
  • 562920 – Catering continuativo su base contrattuale
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

L’ammontare del Contributo sarà pari a quello già erogato in occasione del Decreto Rilancio.

In merito al Contributo a Fondo perduto del Decreto Ristori, che prevedeva un contributo pari al 150% per le “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole” con codice ATECO 552052 e al 200% per le “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole” con codice ATECO 561012, l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad effettuare i bonifici andando ad intercettare le posizioni già beneficiarie del Contributo DL Rilancio che avevano come Codice ATECO il 552052 o il 561012.

In caso negativo, siete pregati di mandare una mail al proprio referente fiscale per verificare la posizione e, se necessario, provvedere a presentare un’istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate.

 

Contributo a fondo perduto Decreto Ristori e Ristori-bis

 

I Decreti Ristori e Ristori-bis hanno previsto la possibilità di richiedere il Contributo a fondo perduto, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio, a seguito della presentazione telematica di un’apposita istanza.

Il presente contributo spetta ai titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori economici individuati nella tabella contenuta nell’allegato 1 al decreto “Ristori” e “Ristori-bis” (per quanto di nostra competenza gli Agriturismi con codice ATECO 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, e codice ATECO 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

Altro requisito è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Non è necessario il requisito della perdita di fatturato per i soggetti che hanno aperto una partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

L’istanza può essere presentata entro il 15 gennaio 2021 direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate o tramite un intermediario.

Ricordo che l’importo minimo del contributo è 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

 

Con Provvedimento del 16/12/2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto un incremento delle risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. Per cui la nuova percentuale passa dal 9,385% al 28,297% della spesa sostenuta.

 

Corrispettivi elettronici

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23/12/2020, è stato prorogato dal 1° Gennaio 2021 al 1° Aprile 2021 l’obbligo di inviare telematicamente i Corrispettivi tramite un Registratore Telematico (RT) o tramite la procedura web “Documento Commerciale on line” presente sotto la voce “Corrispettivi” nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Quindi fino al 31/03/2021 sarà in vigore il “periodo transitorio” durante il quale sarà consentito trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo, ma dal 1/4/2021 i corrispettivi dovranno essere trasmessi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera. Ricordiamo che è possibile, al posto dei corrispettivi / scontrino elettronico, emettere Fattura elettronica, ma questa tipologia è consigliata a chi emette un numero non elevato di corrispettivi / ricevute.

 

NB: per i Produttori Agricoli in Regime Speciale rimane l’esenzione dall’obbligo del Registratore Telematico, però, per quelli che fanno vendita diretta in maniera organizzata e continua, consigliamo di adottare comunque il RT, in modo da permettere ai loro clienti di poter partecipare alla Lotteria degli Scontrini.

 

I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO

 

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