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10 Aprile 2020
Covid-19: Accesso al credito e agevolazioni

Introduzione
Il decreto legge 8 aprile 2020 contiene misure straordinarie per il tessuto imprenditoriale nazionale e in  particolare un sistema di  garanzie dello Stato per agevolare l’erogazione di finanziamenti da parte delle banche. I canali previsti sono due: uno si rivolge prevalentemente alle grandi imprese ed è gestito SACE, l’altro è finalizzato a supportare l’accesso al credito delle imprese fino a 499 dipendenti ed è gestito attraverso il fondo centrale di garanzia PMI. Il settore agricolo ha ricevuto una specifica attenzione e potrà avvalersi dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) al quale è stata riservata una dotazione di 100 milioni per l’anno 2020. Inoltre la norma prevede una serie di agevolazioni in materia fiscale, contributiva e contabile finalizzate ad alleviare, almeno in parte, il carico che in questo frangente grava sugli imprenditori italiani. Questa guida vuole essere uno strumento agile per orientarsi all’interno di questo nuovo sistema a sostegno delle imprese, decifrando i tratti essenziali del modello operativo messo in piedi in questa inedita situazione di emergenza nazionale e internazionale.
ACCESSO AL CREDITO
La garanzia SACE
CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA GARANZIA?
Le Imprese che hanno sede in ITALIA, che sono penalizzate dall’emergenza Covid-19 e che hanno già utilizzato il fondo centrale di garanzia fino a completa capienza.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA?
La garanzia opera in funzione delle caratteristiche aziendali. Le imprese con fatturato minore o uguale a 1,5 mld € o con meno di 5000 dipendenti avranno garantito il 90% del finanziamento concesso. Quelle con fatturato maggiore o un numero di dipendenti superiore a 5000 vedranno garantito tra il 70% e l’80% del finanziamento.
QUALE È L’IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE?
Il finanziamento garantito non potrà superare il 25% del fatturato italiano dell’impresa o il doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019 (*).
* Per il fatturato si fa riferimento al bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o a dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio. Per quanto concerne la spesa salariale qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante
QUALE È LA DURATA?

Non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento di 12, 18 o 24 mesi.
QUALE È IL COSTO DELLA GARANZIA?
Per le PMI 25 punti base al primo anno, 50 al secondo e al terzo, 100 punti base per i successivi 3 anni. Per le altre imprese 50 punti base per il primo anno, 100 per il secondo e il terzo, 200 punti base per i successivi tre anni.
QUALE SARÀ IL COSTO DEL FINANZIAMENTO?
Dovrà essere in linea con le condizioni ante-emergenza
COSA SI PUÒ FINANZIARE?
• Costo del personale
• Investimenti
• Capitale circolante
QUALI CONDIZIONI BISOGNA RISPETTARE?
L’impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria “imprese in difficoltà” alla data del 31.12.2019 e non deve risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 29.02.2020.
La garanzia non può rifinanziare finanziamenti già ottenuti e le imprese beneficiarie (compresi i gruppi di appartenenza) non possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso dell’anno 2020. Inoltre i
beneficiari assumono l’impegno alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
COSA SI INTENDE PER CLAUSOLA DEL MADE IN ITALY?
È una clausola obbligatoria che prevede che il finanziamento dei costi del personale, degli investimenti e del capitale circolante deve necessariamente riferirsi a risorse utilizzate in stabilimenti e attività localizzate sul suolo nazionale.
QUANDO E COME SI ACCEDE AI FINANZIAMENTI?
A breve le banche e gli altri soggetti del credito abilitati saranno in grado di offrire il finanziamento garantito. Le imprese possono fare più richieste, purché il volume complessivo non superi i tetti fissati per le singole tipologie imprenditoriali.

Fondo centrale di garanzia PMI

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA GARANZIA?
Le Imprese che occupano fino a 499 dipendenti che sono penalizzate dall’emergenza Covid-19. Inoltre la garanzia può essere stesa anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi e alle imprese che in data successiva al 31.12.2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato piani di risanamento.
QUALE È L’IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE?
Il finanziamento garantito non potrà superare il 25% del fatturato italiano dell’impresa o il doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019, o il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per investimenti nei 18 mesi successivi (12 per le grandi imprese con meno di 499 dipendenti). In ogni caso il finanziamento non può superare i 5 mln €.
COME OPERA LA GARANZIA?
La garanzia copre:
• Il 100% per prestiti fino a 25.000 €;
• Il 90% per prestiti fino a 800.000 € (*), estendibile al 100% con garanzia Confidi
• Il 90% per prestiti fino a 5 mln € (tetto massimo) estendibile al 100% con garanzia in riassicurazione.
* Il limite di fatturato delle aziende beneficiarie è fissato in 3.200.000 €.
COME VIENE VALUTATO IL MERITO CREDITIZIO?
La garanzia è concessa in automatico, senza valutazione del merito creditizio per i prestiti fino a 25.000 euro. Per le altre categorie di prestiti ci sarà un’istruttoria bancaria alleggerita, con esclusione degli ultimi 6 mesi.
QUALE È LA DURATA?
Massimo 6 anni. É previsto un periodo, di preammortamento di 24 mesi per i finanziamenti fino a 25.000 €.
QUALE È IL COSTO DELLA GARANZIA?
La garanzia è senza costi.
QUALE SARÀ IL COSTO DEL FINANZIAMENTO?
Per i finanziamenti fino a 25.000 € il tasso di interesse è stimato all’1,84%. Per gli altri finanziamenti il decreto non prevede un cap (tasso massimo).

ISMEA

IL DECRETO PREVEDE INTERVENTI SPECIFICI?
Il Decreto include un intervento specifico e aggiuntivo per le aziende del settore agricolo e della pesca, che prevede l’intervento dell’istituto per i mercati agricoli e alimentari (ISMEA) per la fornitura delle garanzie.
QUALE È L’IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE?
5 mln €
QUALE È LA DURATA?
Non superiore a 6 anni.
COME OPERA LA GARANZIA?
La garanzia copre l’80% del finanziamento e consente la rinegoziazione di prestiti precedenti con l’aggiunta del 10% di liquidità. Inoltre è consentito il consolidamento di debiti aziendali verso la banca erogatrice.
QUALE È IL COSTO DELLA GARANZIA?
La garanzia è senza costi.
COSA SI PUÒ FINANZIARE?
I finanziamenti sono finalizzati a sostenere il capitale circolante delle aziende agricole e della pesca, i loro investimenti e la rinegoziazione di prestiti già attivati.
QUALI SONO I VANTAGGI?
La possibilità di disporre di un canale aggiuntivo e specializzato per il settore, con una dotazione di risorse dedicate per 100 mln €. L’uso di uno strumento consolidato consentirà agli agricoltori e ai pescatori di velocizzare le istruttorie e di accedere in tempi brevi alle risorse finanziarie di cui necessitano.
SI TRATTA DI INTERVENTI AGGIUNTIVI?
SI. Gli agricoltori potranno accedere alle misure previste dal Fondo centrale Garanzia PMI e in, in via automatica, al 100% della garanzia per finanziamenti fino a 25.000 €.
AGEVOLAZIONI
Sospensione e differimento termini
Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati anche riferite alle addizionali regionali e comunali sul lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione. La sospensione si applica per i suddetti soggetti al verificarsi di condizioni differenti come di seguito elencate:
• per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi di ammontare fino a 50 milioni di euro è necessario che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
• per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi di ammontare superiore a 50 milioni di euro è necessario che si sia verifica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
• per i soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019 la sospensione opera indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2019 e dalla dimostrazione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo ed aprile 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
• la sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del 2019, nel caso in cui abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019
• per i soggetti che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi di ammontare superiore a 50 milioni di euro è necessario che si sia verifica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019
• la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionali e comunali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria opera alle condizioni di cui alla precedente slide.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
Inoltre, se gli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2020 sono versati nella misura non inferiore all’80 % di quanto ordinariamente dovuto non si dà luogo all’applicazione di sanzioni e interessi per la restante parte non versata.
I versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza al 16 marzo 2020 (posticipato al 20 marzo 2020 per effetto della rimessione in termini prevista dal decreto-legge “Cura Italia”) possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai lavoratori le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Non si applicano le sanzioni nel caso in cui le predette certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
A regime si prevede che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta può
essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Qualora anche considerata l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno l'importo complessivo da versare sia inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.
Il credito d’imposta per il 2020 già riconosciuto dal decreto-legge “Cura Italia” per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (relativamente al 50 % delle spese sostenute fino ad un massimo di 20 mila euro per beneficiario) è esteso all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in parola saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.
 Altre disposizioni di interesse per il settore agricolo
• Si posticipa l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l’applicazione degli obblighi previsti dal codice civile in caso di perdita o riduzione del capitale sociale per le società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a,) qualora tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in commento ed il 31 dicembre 2020 si verificassero eventi che comportino la perdita o la riduzione del capitale sociale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento delle s.r.l., delle s.p.a, delle s.a.p.a., prevista nel caso di riduzione del capitale al disotto del minimo legale, mentre per le società cooperative non opera la causa di scioglimento nel caso di perdita del capitale sociale o al ricorrere delle altre ipotesi previste dal codice civile.
• Le società obbligate alla redazione ed al deposito del bilancio che, nella redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, si possano utilizzare i medesimi criteri di prudenza e prospettiva di continuazione dell’attività applicati per la redazione del bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
• Le medesime disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

 

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