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18 Marzo 2020
Decreto Legge 17 marzo n.18 – (Decreto “Cura Italia”)

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:
- Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/20 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda.

Indennità lavoratori del settore agricolo (Vedi ammortizzatori sociali)

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
(Vedi aspetti previdenziali)

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Vedi aspetti previdenziali)

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (Vedi aspetti previdenziali)

Disposizioni in materia di lavoro agile

Fondo centrale di garanzia PMI:
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti misure:
- garanzia concessa a titolo gratuito
- importo massimo garantito è elevato a 5 milioni di euro
- altre varie agevolazioni su garanzie per le PMI

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
- Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).

Rimessione in termini per i versamenti:

- I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria:
- Per le imprese turistico recettive i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
- (*comma 1)Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Escluse le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
(*) Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai
sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti
- Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta per botteghe e negozi
- ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Le disposizioni si applicano anche agli atti, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali.
E’ differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020, e il termine di versamento del 31 marzo 2020.

Misure in favore del settore agricolo e della pesca
- Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

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