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29 Marzo 2021
DECRETO LEGGE 41 del 22/03/2021

In data 22 marzo 2021  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il così detto Decreto Sostegni con il quale vengono disposte tutta una serie di misure a favore di Imprese e Cittadini per fronteggiare l’emergenza economica e sociale determinata dal Covid-19.

Di seguito vengono illustrate le principali misure di interesse per il Settore Agricolo.

Articolo 1 Contributo a Fondo Perduto

In favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” esercenti attività d’impresa, attività di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario con partita IVA, è previsto un contributo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione dei ricavi  confrontando l’anno 2019 con l’anno 2020.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività (apertura Partita IVA) a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del  requisito di calo di fatturato. Sono invece esclusi dal contributo i soggetti che hanno cessato la Partita IVA prima del 23/03/2021.

Per le Imprese Agricole che determinano il Reddito Fiscale con il sistema catastale, si fa riferimento ai dati dichiarati ai fini IVA, considerando la somma di tutte le attività esercitate (agriturismo, servizi per conto terzi, ecc).

L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del mese dell’anno 2019,  come di seguito illustrato:

a) 60 % per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b) 50 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Verificato il requisito della diminuzione del fatturato di almeno il 30 %, l’ammontare del contributo minimo è fissato in euro 1.000 per le Ditte Individuali e in euro 2.000 per le Società.

Esempio:

Fatturato anno 2019 euro 90.000  - quindi fatturato medio mensile euro 7.500

Fatturato anno 2020 euro 60.000 – quindi fatturato medio mensile euro 5.000

Perdita media mensile euro 2.500 (-33,33 %).  Verrà applicata la percentuale di cui al punto a) cioè il 60 % di 2.500 = Contributo spettante 1.500,00

Il contributo maturato sarà accreditato sul conto corrente bancario intestato (o cointestato) al richiedente, oppure si potrà scegliere di convertirlo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione Modello F24.

Il Contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione telematica di apposita istanza da presentare dal 30 marzo al 28 maggio 2021.

Le Imprese in servizio contabilità presso Coldiretti saranno contattate  per la compilazione delle domande non appena l’Agenzia delle Entrate aprirà il canale telematico

 

Articolo 2 – Misure a sostegno ai Comuni a vocazione montana

È istituito un Fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021, finalizzato alla concessione di contributi in favore di esercenti attività di impresa di “vendita di beni e di servizi al pubblico” nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) e H (Comuni a vocazione montana e con votazione culturale, storica, artistica e paesaggistica).

Si ritiene che tra i destinatari della misura di sostegno siano ricomprese le imprese agricole che esercitano attività di vendita diretta o di fornitura di servizi (es. attività agrituristiche o enoturistiche).

La misura sarà operativa solo dopo l’emanazione dei previsti decreti attuativi

 

Articolo 3 - Fondo lavoratori autonomi e professionisti

Viene incrementato di un miliardo e mezzo di euro per il 2021 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) e finalizzato al finanziamento dell’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi  e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 ed al decreto legislativo n. 103 del 1996.

La Relazione tecnica relativa al decreto-legge in commento evidenzia che, secondo le stime effettuate dal Governo, rientrano tra i potenziali beneficiari anche circa cinquantamila lavoratori autonomi  operanti in agricoltura – Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali  (con un reddito annuo inferiore a 50.000 euro nell’anno di imposta 2019 ed una riduzione di fatturato pari almeno al 33 per cento).

La misura sarà operativa solo dopo l’emanazione dei previsti decreti attuativi

 

Articolo 4 -  Annullamento cartelle fino a 5.000

Viene disposta la cancellazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro  emesse nel periodo 2000 – 2010 per i soggetti con  reddito inferire a 30.000 euro.

La norma prevede che la cancellazione avvenga d’ufficio, senza cioè la presentazione di nessuna istanza da parte del contribuente.

Siamo in attesa di ulteriori chiarimenti sulle modalità tecniche ed applicative del provvedimento.

 

Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19

È prevista la definizione agevolata degli “avvisi bonari” (36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) per i  periodi  di imposta 2017 e 2018  per i soggetti che hanno subito un calo del Volume d’affari nel 2020 del 30 % rispetto al 2019. La definizione consiste nella non applicazione delle sanzioni.

Si tratta di avvisi non ancora notificati in quanto l’attività accertativa risulta sospesa per Covid.

Anche per questa misura non sono previste istanze da presentare, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare le comunicazioni direttamente agli interessati.

Articolo 6, comma 5 - Riduzione canone RAI

Per le strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande (comprese le imprese agricole esercenti attività agrituristiche) la norma in esame dispone per il 2021 il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1939 (cosiddetto canone RAI speciale) in misura ridotta del 30 per cento.

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