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22 Maggio 2020
Decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge “rilancio”)

In data 19/05/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il così detto Decreto Rilancio con il quale vengono disposte tutta una serie di misure a favore di Imprese e Cittadini per fronteggiare l’emergenza economica e sociale determinata dal Covid-19.
Di seguito vengono illustrate le principali misure di interesse per il Settore Agricolo.
Articolo 25 Contributo a Fondo Perduto
In favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” esercenti attività d’impresa, attività di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario con partita IVA, è previsto un contributo a fondo perduto commisurato all’effettiva perdita di fatturato realizzata confrontando le vendite di aprile 2020 con quelle di aprile 2019.
Le condizioni di accesso al contributo a Fondo perduto sono:
1. Avere un Fatturato per l’anno 2019 inferiore a 5 milioni di Euro
2. Non avere chiuso la Partita IVA
3. Aver avuto una diminuzione del fatturato (Fatture emesse + Corrispettivi per vendite a privati) di almeno il 33 % confrontando aprile 2020 con Aprile 2019. Per le attività aperte nel 2019, non è necessario il rispetto del requisito di diminuzione del fatturato.

Sulla differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 sarà calcolato il contributo (esentasse) secondo le seguenti percentuali:
- 20 % per i soggetti con Fatturato 2019 inferiore a 400 mila euro;
- 15 % per i soggetti con Fatturato 2019 compreso tra 400 mila e 1 milione di euro
- 10 % per i soggetti con Fatturato 2019 compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro

Se vengono rispettate le tre condizioni di accesso di cui sopra, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche, e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (Società).
Il Contributo è cumulabile con le Indennità di euro 600 disposta a favore dei Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali.
Il Contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione telematica di apposita modulistica.
La misura sarà attivata non appena l’Agenzia delle Entrate avrà predisposto la necessaria modulistica attraverso la prevista Circolare applicativa.

Articolo 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
Per le Imprese con un fatturato inferiore ad euro 250 milioni, è’ disposto l’abbuono totale del saldo IRAP 2019 e del Primo Acconto IRAP 2020, entrambi in scadenza a luglio 2020. Nella predisposizione del Modello UNICO 2020, pertanto le imprese dovranno versare solamente l’eventuale secondo acconto IRAP in scadenza il 30/11/2020.

Articolo 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Bonus 600 Euro)
Indennità mese di Aprile, Ai soggetti già beneficiari per il mese di Marzo 2020 dell’indennità prevista a favore dei Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricolo Professionali iscritti all’INPS (art. 28 Decreto Cura Italia) è riconosciuta la medesima indennità pari a euro 600. Per il mese di maggio non spetterà niente.
Per i Lavoratori Agricoli (OTD), beneficiari anche essi dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo (art 30 Decreto Cura Italia) è riconosciuta un indennità per il mese di aprile di euro 500.
Per entrambe le misure NON sarà necessario ripresentare la domanda e provvederà direttamente l’INPS ad accreditare le somme.
Per coloro invece che NON avessero ancora presentato domanda di Indennità per il mese di marzo, avranno tempo fino al 02/06/2020 (termine decadenziale).

Articoli 119 (Ecobonus al 110%) e 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile)
La norma incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo e non in 10 rate.
Gli interventi ammessi all’Ecobonus 110%, sono:
a) cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
d) fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico:

  •  impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
  •  i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
  •  infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni,
e) altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dall’Ecobonus ordinario, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.
La detrazione “potenziata” al 110% non spetta però a tutti. Si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L’agevolazione al 110%, quindi, non riguarda, ad esempio, le c.d. “seconde case” unifamiliari, gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.
Sia per le detrazioni “eco bonus 110 %” che per le “detrazioni relative a ristrutturazione” e “risparmio energetico”, effettuate nel 2020 e 2021, è possibile alternativamente optare per la cessione, oppure per lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione.
L’attivazione della Misura è subordinata alla prevista emanazione della Circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate

Articolo 125 – Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
A favore delle Imprese è riconosciuto un Credito di Imposta pari al 60 % delle spese sostenute per:
a) Sanificazione Ambienti di Lavoro
b) Acquisto di Dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
c) Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
d) Acquisto di altri dispositivi conformi alle normative europee (termometri, tappeti igienizzanti, ecc)
e) Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli ecc)

Il Credito di Imposta è utilizzabile nel Modello UNICO 2021 (esercizio 2020) oppure in compensazione.
L’attivazione della Misura è subordinata alla prevista emanazione della Circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate

Articoli 126 e 127 – Proroghe dei Versamenti sospesi
Sono stati ulteriormente posticipati al 16/09/2020, i versamenti oggetto di proroghe con i precedenti decreti (Cura Italia e Liquidità), potranno essere effettuati entro il 16/09/2020 (senza interessi e sanzioni) in un'unica soluzione o in 4 rate mensili.
In particolare erano stati sospesi:
 Versamenti in scadenza il 18/03/2020 la cui ripresa era prevista per il 01/06/2020
 Versamenti in scadenza il 16/04/2020 (con la condizione della diminuzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019) la cui ripresa era prevista per il 30/06/2020
 Versamenti in scadenza il 18/05/2020 (con la condizione della diminuzione del fatturato di aprile 2020 su marzo 2019) la cui ripresa era prevista per il 30/06/2020
Al momento, restano fissate al 31/07/2020 le specifiche proroghe disposte dalla legge di conversione del DL 18/2020 a favore delle Imprese del Settore Florovivaistico.

Articoli 140 e 141 – Corrispettivi Telematici e Lotteria degli Scontrini

Slitta al 01/01/2021 l’obbligo di dotarsi dei Registratori di Cassa Telematici (per i soggetti con Volume di Affari inferiore ad euro 400 mila nel 2019).
Slitta al 01/01/2021 l’introduzione della Lotteria degli Scontrini.
Entrambi i due provvedimenti sarebbero dovuti entrati in vigore il 01/07/2020.

Articoli 176 – Bonus Vacanze
A favore dei nuclei familiari con ISE non superiore ad euro 40.000, è riconosciuto un credito fino a 500 euro per l’acquisto di servizi turistici, compresi i soggiorni in strutture Agrituristiche. Il credito dovrà essere utilizzato, senza l’ausilio di Piattaforme di Prenotazioni on-line (contatto diretto con la struttura), in un'unica soluzione dal 01/07/2020 al 31/12/2020.
L’attivazione della Misura è subordinata alla prevista emanazione della Circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate

Articoli 177 – Esenzione IMU Settore Turistico
Abrogata la prima rata di acconto IMU 2020 in scadenza il 16/06/2020 relativa agli immobili strumentali agrituristici (già assoggettati comunque ad aliquota ridotta) a condizione che ci sia coincidenza tra proprietario e gestore.
Il Decreto in commento contiene anche ulteriori disposizioni finalizzate all’accesso al credito agevolato da parte delle imprese e alla gestione degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione) che saranno rappresentate in una prossima nota illustrativa.
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