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27 Giugno 2014
La bruciatura delle ramaglie non è reato

E’ finalmente legge la norma, che Coldiretti ha richiesto a gran voce, sulla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci  potature o ripuliture in loco.
L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.
“E’ una novità importante – spiega il direttore di Coldiretti Siena Francesco Sossi – per tutti i nostri agricoltori la limitazione sarebbe diventata un problema di difficile gestione. La bruciatura delle ramaglie è una pratica assolutamente normale nelle aziende e questo non significa , come noi abbiamo sottolineato più volte, gestione di rifiuti”
“Salutiamo con grande soddisfazione la nuova disposizione di legge – ha dichiarato Fausto Ligas presidente di Coldiretti Siena – perché riconosce la differenza sostanziale tra le attività di gestione dei rifiuti e le consuetudinarie pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali. Adesso il passo successivo sarò quello di sollecitare i comuni perché  elaborino in tempi brevi le ordinanze per disciplinare a livello locale le corrette modalità di gestione di tali attività”.
La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree. I periodi e gli orari individuati devono essere deliberati da apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre e comunque vietata.

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